Querela di falso

29 Ottobre 2021

La querela di falso è uno specifico mezzo di invalidazione dell'efficacia probatoria del documento che può essere proposto o in via principale, con azione autonoma, oppure in via incidentale, nel corso di una causa già promossa dinanzi al Tribunale (sempre funzionalmente competente) ed in qualunque stato e grado del giudizio.
Inquadramento

La querela di falso è uno specifico mezzo di invalidazione dell'efficacia probatoria del documento che può essere proposto o in via principale, con azione autonoma, oppure in via incidentale, nel corso di una causa già promossa dinanzi al Tribunale (sempre funzionalmente competente) ed in qualunque stato e grado del giudizio, fino a quando la verità di tale documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Oggetto della querela di falso può essere sia un documento pubblico che la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta, nel caso in cui si voglia contestare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente (Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27353).

La giurisprudenza ritiene inoltre esperibile il rimedio del giudizio di falso anche avverso scrittura privata non riconosciuta e non considerata come tale, sul presupposto che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve riconoscersi, oltre la facoltà di disconoscerla (così addossando alla controparte l'onere di chiederne la verificazione), anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso (senza riconoscere la scrittura medesima), al fine di contestare la genuinità del documento, poiché tale strumento, sebbene più gravoso, consente il conseguimento di un risultato più ampio e definitivo che consiste nella completa rimozione del documento con effetti erga omnes, e non solo nei confronti di controparte (Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15823).

In evidenza

La querela di falso, investendo l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) nei rispettivi limiti di operatività, non è proponibile per la falsità ideologica di scrittura privata, atteso che solo per l'atto pubblico tale efficacia riguarda la rispondenza di quanto attestato nell'atto a quanto dichiarato al pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza, mentre per la scrittura privata è limitata alla provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2018, n.8766).

La querela di falso è, dunque, esperibile unicamente nei casi di falsità materiale della scrittura privata per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12707).

Modo di proposizione e contenuto della querela

La querela di falso può essere promossa in via principale, cioè con un atto di citazione introduttivo di un giudizio che ha come unico scopo l'accertamento e la dichiarazione di falsità del documento contestato.

In tal caso la proposizione della querela deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale (art. 99 disp. att. c.p.c.). La conferma integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza (Cass. civ., sez. VI, 10 novembre 2014, n. 23896).

In alternativa, può essere promossa in corso di causa con una dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. Tale modalità comporta, dunque, un accertamento incidentale sulla 'tenuta' del documento impugnato che si innesta nell'ambito di un altro giudizio già pendente.

La proposizione della querela di falso in via incidentale non dà origine, di per sé, al procedimento di falso in ordine al documento impugnato, essendo prevista dall'art. 222 c.p.c., una preventiva delibazione, in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato. Solo se tale verifica risulti positiva, il giudice innanzi al quale la querela è stata proposta ne autorizza la presentazione innanzi a sé o ad altro giudice (Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2015, n. 25456).

Le S.U. (Cass. civ., sez. un., 23 giugno 2010, n. 15169) hanno, inoltre, rimarcato che la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. (in tal senso v. anche Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2021, n.19943).

L'art. 221, comma 2, c.p.c. specifica che la querela di falso – sia in via principale che in via incidentale - deve essere presentata dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale a pena di nullità rilevabile d'ufficio e non sanabile (Cass. civ., sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16674).

La procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che l'individuazione dei documenti occorra allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2015, n. 16919).

La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere (Cass. civ., sez. VI, 21 gennaio 2021, n.1058).

Il legislatore ha altresì previsto la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero al giudizio di falso (art. 221, comma 3, c.p.c.), conseguentemente la mancata comunicazione della pendenza del processo al P.M. presso il giudice ad quem determina la nullità del procedimento (Cass. civ., sez. I, 3 settembre 2015, n. 17542).

Non è, tuttavia, necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. civ.,sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27402). Conseguentemente è il solo pubblico ministero che può eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa (Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2020, n.12254).

Interpello alla parte che ha prodotto la scrittura

L'art. 222 c.p.c. disciplina un procedimento che si riferisce esclusivamente alle ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale.

Una volta accertata l'ammissibilità della querela di falso, il giudice istruttore deve interpellare la parte che ha prodotto il documento, al fine di chiederle formalmente se intenda ancora avvalersene nel giudizio.

Ove la parte risponda in termini negativi, quel documento non è più utilizzabile in causa.

Il comportamento della parte che abbia prodotto la scrittura e non compaia, o non risponda all'interpello del giudice, viene equiparato ad una risposta negativa (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2014, n. 23700).

Se, invece, la risposta all'interpello è positiva, il giudice procede a valutare la rilevanza di quel documento e, in caso affermativo, autorizza la proposizione della querela nella stessa udienza o in un'altra udienza successiva, ammettendo i mezzi di prova che ritenga idonei ed impartendo disposizioni circa i modi e i tempi della loro assunzione.

A questo punto deve essere effettuata anche la comunicazione al P.M.: la S.C. ha difatti chiarito che nel giudizio di falso il suo intervento è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare (Cass. civ.,sez. II, 2 ottobre 2017, n. 22979).

La S.C. ha chiarito che la risposta affermativa all'interpello rivolto dal giudice alla parte, circa l'intenzione di avvalersi del documento contestato, è revocabile, poiché l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che l'ha prodotto, la quale può, pertanto, dichiarare successivamente di non avvalersene, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse, in capo al querelante, a proseguire il giudizio sulla querela di falso (Cass. civ., sez. VI, 30 agosto 2017, n. 20563).

L'interpello della parte non si applica nel procedimento davanti al giudice di pace, data l'incompetenza funzionale di quest'ultimo a conoscerne: in tale eventualità, si applica l'art. 313, in forza del quale il giudice è tenuto a sospendere il giudizio ed a rimettere le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento se riconosce la rilevanza del documento impugnato e l'impugnazione di falso è proposta in conformità ai requisiti di ammissibilità per la stessa richiesti dall'ordinamento.

Benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa (Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2015, n. 5102), non è tuttavia precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., dal collegio, in sede di decisione della causa.

Di conseguenza il collegio è tenuto a controllare che:

a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;

b) sia stato fatto uso del documento;

c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante (Cass. civ, sez. I, 20 gennaio 2021, n. 988; Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6793).

Processo verbale di deposito e sequestro del documento

L'art. 223 c.p.c. dispone che, nell'udienza in cui è presentata la querela, venga formato - alla presenza delle parti e del P.M. - il processo verbale di deposito del documento impugnato, contenente la descrizione dello stato in cui il documento si trova.

Il legislatore ha inoltre disciplinato l'ipotesi in cui il documento si trovi presso un depositario extra iudicium e, cioè non risulti acquisito al processo, prevedendo che il giudice possa disporne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale (art. 224 c.p.c.).

La giurisprudenza ritiene che sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, siano rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia (Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2003, n. 19727).

Mezzi di prova

La Cassazione ha chiarito che nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova (Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2021, n.15703).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il soggetto che propone querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili, in particolare, quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2020, n.12118; Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 4720).

La sentenza sulla querela di falso

La decisione sulla querela di falso è sempre collegiale, sia nell'ipotesi di querela proposta in via principale che in via incidentale.

In tale ultima ipotesi il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito del processo principale.

La sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che - pur se attivato in via incidentale - è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. Ne consegue che detta sentenza è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui il procedimento di merito nel cui ambito l'atto sia stato prodotto si configuri come un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta ad appello (Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2007, n. 12399) o nell'ipotesi in cui la querela di falso sia stata proposta nel giudizio di appello e rimessa con ordinanza ex art. 355 c.p.c. al tribunale (Cass. civ., sez.VI, 23 giugno 2014, n. 14153).

E' stato chiarito che l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. "filtro in appello", secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n.12920).

La giurisprudenza ritiene, inoltre, che nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale il giudizio sulla causa di merito, sospeso "ex lege" ai sensi dell'art. 225, comma 2, c.p.c., una volta intervenuta la decisione del collegio sul falso prosegue innanzi al giudice istruttore e la successiva decisione deve tenere conto della sentenza di primo grado sulla querela, ancorché appellata, ovvero della sentenza di appello se sopravvenuta nelle more del giudizio, senza che il processo possa essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla querela poiché non ricorre una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ma solo in relazione all'utilizzo di uno strumento probatorio (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12035; Cass. civ., sez. VI, 24 luglio 2015, n. 15601).

Con la sentenza di rigetto della querela di falso, il collegio ordina (art. 226, comma 1, c.p.c.) che:

- il documento venga restituito;

- a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia del documento;

- la parte querelante sia condannata ad una pena pecuniaria.

Con la sentenza di accoglimento della querela di falso, il collegio (art. 226, comma 2, c.p.c.):

- dà le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p.;

- ordina la cancellazione totale o parziale del documento;

- ovvero, ove possibili, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del documento.

La sentenza che ha pronunciato sulla querela non può aver esecuzione prima che di essere passata in giudicato (art. 227 c.p.c.)

La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, ma non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite (accertamento della verità o falsità del documento) ovvero sulle spese di giudizio (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 891).

Casistica

CASISTICA

Testamento olografo

La parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307).

Autenticazione della firma da parte del difensore

La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19785).

Relata notifica ufficiale giudiziario

In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2010, n. 4193).

La relata di notificazione non fa prova fino a querela di falso della sussistenza del rapporto di convivenza dichiarato dal consegnatario: l'efficacia probatoria di tale atto, infatti, è limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza. Tuttavia, tali dichiarazioni, in quanto rese a pubblico ufficiale, sono assistite da una presunzione di veridicità, che deve essere superata da chi la contesti con la prova contraria (Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2007, n. 322).

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass. civ., sez. VI, 09/07/2020, n.14454).

La mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso (Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2010, n. 8799).

Relata notifica agente postale

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della l. 890/1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2019, n. 15108; Cass. civ., sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 2486).

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata (Cass. civ., sez. VI, 21 marzo 2019, n.8082; Cass. civ., sez. trib., 18 gennaio 2018, n.1123).

Abusivo riempimento foglio firmato in bianco

La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis, ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione (Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2020, n.8105).

Tale rimedio processuale non è necessario invece nell'ipotesi del riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s'intendeva, invece, dichiarare (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2019, n.21587).

Certificato medico rilasciato da struttura pubblica

Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868).

Verbale di accertamento

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2018, n.16717; Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2014, n. 23800).

Verbale di accertamento di un incidente stradale

Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282).

Cambiale

La cambiale sottoscritta costituisce scrittura privata, la quale, solo se riconosciuta, fa fede fino a querela di falso sia della sottoscrizione che dal contenuto (in quanto il riconoscimento della firma conferisce al contesto un valore particolare con riguardo al collegamento tra sottoscrizione e dichiarazione), mentre, ai fini della riferibilità della scrittura cambiaria al suo autore apparente, ove questi l'abbia disconosciuta, è sufficiente l'istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., ad opera della parte che intende avvalersene (Cass. civ., sez. I, 8 novembre 1984, n. 5648).

Firma per avallo di titolo cambiario

La verifica della esistenza di un'alterazione contenuta in una cambiale - in seguito al dedotto inserimento della dicitura "avallante" a lato della sottoscrizione del debitore - deve necessariamente compiersi con le garanzie del procedimento previsto per la querela di falso (art. 221 ss. c.p.c.), senza che, in alternativa, risulti ammissibile, in sede di giudizio, una generica contestazione, da parte del ricorrente, della asserita falsità documentale (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 1998, n. 4618).

Relazione e verbali redatti dal CTU

La querela di falso non è ammissibile in relazione alla relazione del CTU in quanto trattasi di atto in cui vengono soltanto trasfusi i risultati delle indagini tecniche dallo stesso compiute. Tale relazione non fa pubblica fede riguardo agli apprezzamenti, rilievi e accertamenti in essa contenuti, non rivestendo affatto alcun carattere di prova assoluta o privilegiata, ma anzi essendo soggetta, come tutti gli altri mezzi di prova, al libero e discrezionale apprezzamento da parte del giudice (Cass. civ.,sez. III, 24 maggio 2007, n. 12086).

Al contrario il verbale redatto dal CTU, in relazione alla qualità di pubblico ufficiale da questi rivestita, costituisce atto pubblico anche riguardo ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, per cui nei suoi confronti deve ritenersi astrattamente esperibile il rimedio della querela di falso, questa invece non è ammissibile contro il contenuto della consulenza tecnica, che non fa pubblica fede delle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti (Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2012, n. 14652).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.