Gratuito patrocinio: la domanda di liquidazione del compenso segue il rito del T.U. spese di giustizia

Redazione scientifica
29 Ottobre 2021

Nel provvedimento in esame il Tribunale di Bologna valuta l'ammissibilità del ricorso proposto da un avvocato, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., per la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte a favore della propria cliente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La domanda di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta nel rispetto della disciplina prevista dal d.P.R. 115/2002 e non instaurando un autonomo giudizio di cognizione ordinaria contro il Ministero della Giustizia davanti al tribunale in composizione monocratica. Da ciò deriva che il ricorso presentato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., è inammissibile ex art. 720-ter, comma 2, c.p.c.

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