Non è grave se l'avvocato del Condominio non informa l'assemblea dell'accordo con la controparte
02 Novembre 2021
Un Condominio conveniva in giudizio, di fronte al Tribunale di Milano, il suo legale, in seguito alla stipula di un contratto con il fornitore condominiale, ritenendolo responsabile di non aver consigliato di stralciare dall'intesa gli interessi applicati da quest'ultimo, in misura ultra legale. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone» (Cass. n. 17016/2015, n. 2638/2013, n. 9238/2007). Ne consegue che il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare:
Il giudice sottolinea, inoltre, come gli interessi andavano contestati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Mancanza che non è stata contestata all'avvocato. Il Condominio ha, così, pagato l'intera somma richiesta (rateizzandola) con tutti gli interessi e le spese legali. Per quanto attiene ai doveri informativi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente-Condominio, il giudice ha ritenuto irrilevante l'omessa informativa, vista la delibera assembleare intervenuta nelle more per approvare l'intesa stragiudiziale. Per tutti questi motivi il Tribunale di Milano rigetta il ricorso proposto dal Condominio.
Fonte: dirittoegiustizia.it |