Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: nuovo fronte di contrasto sul prospective overruling

Redazione scientifica
02 Novembre 2021

Nella sentenza in esame il Tribunale di Frosinone esamina gli effetti del mancato avvio del procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento al tema del prospective overruling.

Nella sentenza in esame il Tribunale di Frosinone esamina gli

effetti

del

mancato avvio

del procedimento di

mediazione

nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento al tema del

prospective overruling

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Si è aperto un nuovo fronte di contrasto a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 19596/2020. Ci si chiede cioè se tale pronuncia debba essere considerata un cambio di orientamento tale da giustificare la rimessione in termini oppure no.

In proposito, il Tribunale di Frosinone ha ritenuto di no, rigettando l'istanza di rimessione in termini formulata dalla parte opposta.

I giudici, infatti, dopo aver ricordato i presupposti che integrano il prospective overruling, affermano che essi non ricorrono nel caso di specie, in quanto:

1) sulla questione degli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non si è mai formato alcun consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità - tale da indurre l'opposta e l'intervenuta ad un ragionevole affidamento su di esso - dal momento che la tesi secondo cui l'onere della mediazione graverebbe sull'opponente è stata espressa soltanto da Cass. civ., n. 23003/2019 e da Cass. civ., n. 24629/2015;

2) l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. civ., sez. un., n. 19596/2020 non può considerarsi imprevedibile o inatteso, né tantomeno privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, dal momento che, a parte l'ampio dibattito sviluppatosi in dottrina ed i contrasti registrati nella giurisprudenza di merito sul tema in argomento, proprio nelle more del rinvio all'udienza del 19 novembre 2019, disposto onde consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di cui trattasi;

3) Il rigetto dell'istanza di rimessione non comporta alcuna lesione del diritto alla tutela giurisdizionale della parte asseritamente creditrice, la quale ben potrà far valere il proprio diritto promuovendo un nuovo giudizio, in via monitoria ovvero agendo in via ordinaria per l'accertamento del credito.

Il provvedimento sarà oggetto prossimamente di un commento sul processocivile.it

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