Il “quantum” del danno morale e la coerenza delle Tabelle milanesi
01 Novembre 2021
Introduzione: le ontologie della Cassazione e il danno morale
Il mio intervento cerca di ricostruire le tendenze empiriche sul quantum del risarcimento morale per esaminare quale ne possa essere in futuro. Tale intervento si situa come contributo empirico rispetto alle ontologie del danno non patrimoniale delineate dalla corte di Cassazione.
Come è noto possiamo ritrovare, nelle sentenze della Suprema Corte, due modelli tendenzialmente in conflitto.
Il primo modello è ben delineato da Cass. 31 maggio 2018, n. 13770 (“Danno e Responsabilità” (2018) 453, con note di G. PONZANELLI e A. BIANCHI).
In tale decisione si enuncia che il danno non patrimoniale è composto da:
Trattandosi di voci di danno che costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili.
Un secondo modello, espresso con la medesima chiarezza, si può ritrovare in Cass., ord. 4 marzo 2021, n. 5865 (est. Rossetti). Secondo tale impostazione si ribadisce l'idea del danno non patrimoniale come categoria ordinante unitaria e onnicomprensiva, laddove ….“il danno alla salute in null'altro consistente che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana”. Si può, allora, agevolmente notare che la questione principale concerne la dislocazione delle compromissioni della vita quotidiana tra il danno alla salute e il danno dinamico-relazionale. Appare abbastanza evidente che se il danno alla salute comprende anche tali compromissioni, allora esse non possono venire ulteriormente risarcite sub altra voce di danno non patrimoniale; mentre se tali compromissioni non trovano luogo nell'ambito dal danno alla salute strettamente considerato allora esse devono venire risarcite come dano dinamico-relazionale o danno esistenziale. Si può quindi dire che, allo stato, esiste una incertezza ontologica che riguarda la dislocazione del peggioramento delle condizioni di vita quotidiana. Naturalmente una tale incertezza non può che riverberarsi anche sulla nozione più salda e tradizionale del danno morale.
La nostra ricerca, pertanto, muove le premesse proprio dal danno morale, come categoria più levigata e maggiormente solcata dagli studi giuridici, per vedere, grazie alla rilevazione empirica dei risarcimenti del danno morale, come affrontare la questione dei diversi modelli ontologici di rappresentazione del danno non patrimoniale offerti dalle sentenze della Corte di Cassazione. Metodo e Analisi dei dati
A) I dati a raffronto
Il metodo che qui adottiamo è quello di analizzare il quantum del danno morale nelle sue variazioni nel tempo, in particolare mediante un raffronto tra le attuali Tabelle milanesi (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Edizione 2021) con la banca di dati giurisprudenziali contenuta nel volume Monateri e Bellero, Il Quantum nel danno alla persona, Milano, Giuffré, 1984. Questo raffronto permette infatti di comparare lo stato attuale dei risarcimenti con I dati che riguardano gli anni 1974-1984, ovvero il decennio che vide sorgere la categoria del danno biologico, a partire dalle prime sentenze genovesi fino alla sua accettazione da parte della Corte di Cassazione e poi della Corte Costituzionale. In questo modo diviene quindi possibile osservare l'andamento della quantificazione del danno morale prima e dopo l'ingresso sulla scena del danno biologico. Il raffronto verrà eseguito sulla tradizionale dicotomia ‘danno patrimoniale generico' e ‘danno morale' rispetto alla successiva partizione tra ‘danno biologico' e ‘danno morale soggettivo' che viene oggi utilizzata in particolare dalle tabelle milanesi.
Come è noto, infatti, il danno biologico ha teso a soppiantare diverse passate ontologie dei danni alla persona che si sono variamente affacciate nella storia dei risarcimenti: il danno alla capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione, il danno da lesione di posizioni costituzionalmente protette, il danno alla serenità famigliare, e così via. L'analisi si incentrerà pertanto proprio sul raffronto tra il danno alla capacità lavorativa generica, che teneva conto degli aspetti dinamico relazionali, ovvero del danno che era detto patrimoniale ma che veniva depurato delle perdite effettivamente dimostrate dalla vittima, per proiettarsi sulla sua diminuita performance lavorativo/sociale del futuro, rispetto al danno morale puro, che un tempo non aveva bisogno di ulteriori qualificazioni e che viene oggi rubricato come danno morale soggettivo. Il raffronto tenderà quindi a mostrare la corrispondenza tra ‘danno patrimoniale generico + danno morale' e ‘danno biologico + danno morale soggettivo'.
B) l'analisi dei dati
TABELLA 1
Andamento del Danno Morale durante la nascita del danno biologico in euro costanti = 2021.
La Tabella 1 mostra l'andamento del risarcimento del danno morale negli anni più effervescenti nel campo delle innovazioni giurisprudenziali riguardanti il danno alla persona. Da esso, tuttavia, si evince come il quantum di tali risarcimenti segue un andamento sinusoidale tipico di un processo in equilibrio. Il valore di 527 euro al punto per il 1984 è stato infatti inserito come media dei valori precedenti I quali oscillano intorno a quel valore senza discostarsene. Tutto ciò è corroborato soprattutto dalla regressione matematica per cui l'indice r-quadro (indicato in tabella) che rappresenta l'inclinazione della curva media è statisticamente irrilevante. Perché l'indice in questione sia rilevante, esso deve avvicinarsi a 1, mentre nel nostro caso risulta addirittura di 0,03 mostrando quindi che non esiste alcuna correlazione tra il tempo e i risarcimenti. Ovvero che il risarcimento medio del punto di danno morale è rimasto costante in quegli anni di maggiore effervescenza nel mutamento delle categorie del danno non patrimoniale a persona.
Se, a questo punto, prendiamo in considerazione, anche sulla scorta di quanto affermato dal rapporto ANIA del 2014 (ANIA trends - Focus RC auto, anno XII, n. 24 luglio 2014), come I più statisticamente rilevanti gli incidenti che riguardano un danno parametrabile al 9 di IP, allora si può vedere una notevole corrispondenza con quanto indicato attualmente nelle odierne Tabelle milanesi.
Infatti, il punto di IP corrispondente al 9% - ripetiamo, quello che appare essere come l'indice statisticamente più importante dal punto di vista del costo sociale degli incidenti - viene attualmente risarcito dalle tabelle con euro 524,46 al punto. Dal raffronto risulta allora evidente come il delta di risarcimento medio rilevante del danno morale al punto nel 2021 rispetto alla media degli anni '70 sia di euro 2,54, ovvero praticamente inesistente, potendo tale variazione dipendere esclusivamente dalla nostra campionatura. Tutto ciò è reso evidente dalla successiva tabella 2 in cui I dati sono ‘assiepati' per una più leggibile resa grafica. TABELLA 2 Milano oggi a confronto con anni '70-‘80 (anni schiacciati per la rappresentazione grafica).Occorre qui badare all' r-quadro che risulta essere solo del 0,02, con una differenza percentuale dello 0,56% (Monateri e Bellero (1984) avevano predetto che il processo era in equilibrio e tale dimostra di essere).
Il primo risultato della nostra indagine mostra quindi una correlazione nulla tra il trascorrere del tempo e l'andamento dei risarcimenti del danno morale. Il che è un bene perché dimostra che il sistema è in equilibrio e che le valutazioni giurisprudenziali non dimostrano affatto di essere arbitrarie. Questo punto, che corrisponde ad una grande preoccupazione di giustizia, può venire ulteriormente corroborato da una analisi interna di coerenza delle Tabelle milanesi.
La Tabella 3 mostra infatti la differenza tra le valutazioni al punto di morale delle Tabelle milanesi rispetto ad una progressione lineare. TABELLA 3Coerenza Tabelle Milanesi: Progressione lineare (Quella che esiste tra volume e peso di un liquido) - Le scelte di Giustizia operate dal Tribunale di Milano.Come sappiamo le Tabelle milanesi non crescono in modo lineare, ed in effetti la tabella mostra, e rende quantificabili, le ‘scelte di giustizia' operate dal Tribunale di Milano che si sostanziano nei punti in lui la linea rossa - che rappresenta I valori milanesi -si discosta dalla curva blu - che rappresenta la progressione lineare. In sostanza le tabelle risarciscono di più le piccole permanenti, si abbassano rispetto alla progressione lineare nei casi medi e tornano risarcire maggiormente I danni più gravi. Tutto ciò non avviene però in modo arbitrario, ma sistematico.
Infatti, come si evince dalla Tabella 4 le valutazioni milanesi non seguono neanche un andamento esponenziale.
TABELLA 4 Tabelle Milanesi NON esponenziali (accelerazione di un grave in caduta).
Se l'andamento fosse esponenziale, partendo dal valore assegnato alle micro-permanenti si dovrebbe giungere ad un valore più alto per le permanenti più importanti, mentre invece le tabelle calmierano tali risarcimenti. Le Tabelle di Milano seguono, invece, un andamento giustamente complesso ma assolutamente coerente che è rappresentato da una progressione polinomiale - analoga al rapporto complesso che esiste tra uso dell'acceleratore e consumo di carburante.
TABELLA 5 Perfetta regressione Polinomiale.
Come si vede in questo caso non c'è alcuna discrepanza tra la curva rossa e la curva blu e infatti l'indice r-quadro della funzione descrittiva corrisponde allo 0,9994, valore quanto mai prossimo a 1. Il che significa che l'equazione polinomiale y=1,3065* (x-quadro) + 19,611*(x) + 259,85 descrive perfettamente l'andamento interno della crescita delle valutazioni del danno morale nelle Tabelle di Milano.
Risultati: la costanza del quantum del danno morale
Il principale risultato della nostra analisi è, quindi, la costanza del risarcimento del punto di danno morale (corrispondente a circa 525 euro, 2021) a fronte dei vari mutamenti giurisprudenziali e dottrinali di categorie descrittive. Questo risultato è notevolmente importante e implica svariate considerazioni. Innanzitutto, esso è corroborato dalla notevole corrispondenza tra il valore del punto del patrimoniale generico del 1983 e l'attuale valore del punto di danno biologico. Valore medio punto Patrimoniale generico nel 1983 era pari a 1.324.000 Lire, che corrispondono oggi a 2.036 euro (Indice Sole 24ore).
Le Tabelle milanesi assegno un valore del punto di biologico a 9 IP = di 2.097 euro. Come si vede la differenza è di 59 euro (= 2,8%). Una differenza che può ovviamente derivare dalla nostra campionatura delle sentenze nel 1983. La teoria che ne esce corroborata è, quindi, a fronte della costanza del risarcimento del danno morale, che la valutazione del danno biologico tenda a corrispondere a quella del danno patrimoniale generico prevalente prima della sua introduzione.
Peraltro, se ci concentriamo sulle fasce di età più rilevanti per le medie dei risarcimenti, in considerazione del demoltiplicatole adottato dalle Tabelle milanesi si potrà osservare la corrispondenza tra il valore complessivo per 9 di IP del risarcimento nel 2021 (danno biologico + morale soggettivo) rispetto al 1983 (danno patrimoniale generico + danno morale tradizionale):
Come si vede il valore medio dell'83 oscilla esattamente nel centro della forchetta rappresentata dai valori medi per le fasce di età considerate, con una oscillazione di +/- 0,25%. Ciò ci porta a concludere per l'esistenza di una Costante del Risarcimento Globale Generico Medio. Il risultato che possiamo, perciò, affermare che ci troviamo in un caso in cui a ontologie variabili corrispondono invece cifre fisse. We are in a field of changing ontologies but convergent figures.
Tutto ciò avviene perché il trascorrere del tempo non sta incidendo sulle valutazioni. Ci troviamo, perciò, in un settore quantitativamente stabile anche se qualitativamente instabile, nel senso che le categorie mutano ma il processo concreto di quantificazione dei danni alla persona si mantiene in equilibrio. Discussione: Il futuro del danno non patrimoniale
I risultati cui siamo giunti nella nostra analisi permettono varie osservazioni. La prima è che viene salvaguardata una sostanziale equità dei processi di quantificazione del danno. Proprio perché l'andamento sinusoidale dei risarcimenti converge verso una media che rimane costante nel tempo si può serenamente asserire che il quantum del danno alla persona rappresenta una valutazione equitativa sostanzialmente corretta. Ciò significa, però, anche che non vi sono stati fenomeni inflativi della litigation dipendenti dal quanto dei risarcimenti. Ovvero, siccome i risarcimenti non sono aumentanti - anzi seguendo il pur debole andamento della retta di progressione lineare rispetto agli anni '80 essi sono diminuiti di circa 9 euro al nono punto di IP - si deve dedurre che maggiori costi del sistema possano dipendere piuttosto che dai risarcimenti in sé considerati, dal maggior numero delle cause intentate. Questo è un dato che dovrebbe ancora essere cercato e che ci riproponiamo di analizzare in futuro. Esso risulta comunque verosimile, ma allora il fenomeno di ampliamento della litigation dipenderebbe più dall'effetto stampa di certe decisioni che non dall'ammontare effettivo dei risarcimenti medi. Ovvero una ‘corsa ai risarcimenti' si sarebbe determinata sulle attese non razionali di risarcimento dovute all'immagine di quantificazioni in aumento. Per così dire, le stesse ‘grida d'allarme' di chi temeva una floodgates possono aver contribuito a crearla dando - contrariamente alle intenzioni - agli attori potenziali, la falsa speranza in risarcimenti maggiori che in realtà non si sono verificati.
Allo stesso modo si può osservare quanto segue. Se il risarcimento medio rimane costante, allora un eventuale aumento del costo medio dei sinistri con danno alla persona non può dipendere dall'andamento dei risarcimenti, ma deve dipendere da altre cause. (Rapporto ANIA 2014, cit., mostrava una leggera flessione del costo sinistro per IP < 9% e un deciso aumento per i sinistri con danni >9%. Tuttavia come abbiamo mostrato l'andamento interno delle Tabelle milanesi si dimostra coerente nella scala degli apprezzamenti dei punti di danno, e soprattutto non è esponenziale rispetto al crescere delle IP).
La nostra analisi permette anche, in un certo senso, di avvalorare il riferimento alle Tabelle milanesi come un riferimento valido a livello nazionale, visto che tali valutazioni finiscono per coincidere con la ricerca indipendente che avevamo condotto io e l'avv. Bellero negli anni '80, ben prima che venisse in mente anche la sola idea di potersi avere una tabellazione giurisprudenziale del danno alla persona. Naturalmente, come abbiamo indicato, le Tabelle milanesi effettuano quelle quantificabili decisioni di giustizia che divengono così efficacemente osservabili. Esse consistono essenzialmente in una sopravvalutazione delle permanenti da 1-5, una sottovalutazione delle IP da 5-20 e nuovamente in una sopravvalutazione di quelle oltre il 20%. In questo modo le Tabelle milanesi, oggettivamente considerate, assicurano comunque un fardello risarcitorio in capo al convenuto nei casi di micro-permanenti e danno peso al morale nei casi oltre il 20%, calmierandolo invece nei casi di maggiore frequenza statistica. Non spetta a noi qui fare ulteriori commenti che lasciamo al dibattito successivo.
Per quel che concerne il futuro del danno morale a persona in questo settore un'ultima notazione ci pare oggettiva. Essa dipende dall' r-quadro della regressione lineare dei risarcimenti nel tempo che è un valore molto basso dello 0,03. Siccome l'equazione che rappresenta la retta è della forma: Y=mx+q Dove q rappresenta l'intersezione della retta con l'asse verticale e m rappresenta il coefficiente angolare della retta, appare ovvio che per un m tendente a 0, l'equazione assuma la forma di: Y=q
Ovvero quello di una equazione che descrive una retta orizzontale, in questo caso una retta priva di cambiamenti. Perciò, se dobbiamo basarci sui nostri dati, la conclusione evidente è che il futuro del danno morale in questo settore, in assenza di interventi esogeni, sarà esattamente uguale al suo passato. Riferimenti
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