Riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito di rigetto di opposizione all’esecuzione

Redazione scientifica
03 Novembre 2021

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito del rigetto di un'opposizione all'esecuzione decorre sempre, al più tardi, dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione, anche nel caso in cui tale giudicato si determini in virtù di una decisione nel merito da parte della Cassazione.

Nell'ordinanza in esame la Corte ha affrontato la questione della decorrenza del termine per la riassunzione di un processo esecutivo sospeso, in base all'art. 624 c.p.c., a seguito del rigetto della relativa opposizione all'esecuzione, avvenuto con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Nel caso di specie, i debitori ricorrenti censuravano la sentenza della Corte d'appello che, erroneamente, aveva ritenuto che il suddetto termine decorresse dalla data della comunicazione, da parte della Cancelleria, della sentenza della Corte di cassazione che, decidendo nel merito, aveva rigettato la loro opposizione all'esecuzione.

La S.C. accoglie il ricorso, affermando il seguente principio di diritto «il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione decorre sempre, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., al più tardi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (non avendo rilievo in proposito la relativa comunicazione alle parti costituite da parte della Cancelleria), anche nel caso in cui tale giudicato si determini in virtù di una decisione nel merito da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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