Azione di rivendicazione: onere della prova in caso di domanda o eccezione di usucapione

Redazione scientifica
05 Novembre 2021

Nella sentenza in esame la Corte di cassazione esamina la questione dell'onere prova in tema di azione di rivendicazione, con particolare riferimento alle ricadute sull'onere probatorio dell'attore in rivendica di un precedente giudizio svoltosi tra le stesse parti.

Nella sentenza in esame la Corte di cassazione esamina la questione dell'onere prova in tema di azione di rivendicazione, con particolare riferimento alle ricadute sull'onere probatorio dell'attore in rivendica, di un precedente giudizio svoltosi tra le stesse parti.

Nel caso di specie, il convenuto contestava in sede di legittimità la sentenza della Corte d'appello che ha accolto la domanda di rivendica proposta dalla società attrice, ritenendo applicabili i principi in tema di attenuazione dell'onere della prova.

L'applicazione di tali principi era stata giustificata in considerazione della «pregressa vicenda giudiziale», ovvero per avere il convenuto instaurato giudizio diaccertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, definito con il rigetto della domanda.

Secondo il ricorrente non c'erano tuttavia i presupposti per ritenere operante la regola dell'attenuazione dell'onere probatorio, «tenuto conto che non c'era stato nel giudizio precedente alla causa di rivendica, alcun riconoscimento del diritto in capo all'attrice».

La S.C. accoglie il ricorso, richiamando preliminarmente il principio generale secondo cui «nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario».

Non si rinviene, inoltre, nella giurisprudenza, un principio in base al quale la domanda o eccezione di usucapione del convenuto importi, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi danti causa, attenuandosi, in conseguenza della sua semplice opposizione, il rigore dell'onere probatorio del rivendicante.

Il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.

Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore.

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