Agevolazione “prima casa”, nuovi criteri introdotti dal legislatore e applicazione del principio del favor rei: la parola alle SS.UU.

La Redazione
05 Novembre 2021

Posto che il legislatore ha modificato i presupposti di applicazione dei benefici "prima casa" variando i parametri di identificazione degli immobili agevolabili, ben potrebbe accadere che lo stesso immobile che non poteva fruire dei benefici, in quanto "di lusso" in base al d.m. 2 agosto 1969, possa invece oggi accedere alla tassazione di favore per effetto del regime sopravvenuto. E per l'applicazione del tributo? Questione rimessa alle Sezioni Unite.

Vicenda processuale

L'Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni con il quale l'Ufficio revocava l'aliquota IVA del 4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso e rideterminava l'imposta.

L'Ufficio rettificava l'atto amministrativo con applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10% sostenendo che l'immobile acquistato era stato oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia su fabbricato abitativo ceduto dall'impresa al termine dei lavori.

La contribuente impugnava l'avviso e la CTP rigettava il ricorso.

In particolare, la contribuente impugnava la sentenza rilevando che la nozione di superficie utile complessiva non comprendeva il box auto, la cui metratura doveva essere detratta.

La CTR rigettava l'appello della contribuente sul presupposto che la superficie dell'appartamento compravenduto era di mq 248,28, sottraendo la metratura del box auto, e poiché l'appellante non aveva in alcun modo dimostrato l'esistenza di dimensioni diverse dello stesso, l'agevolazione non era dovuta.

Avverso la sentenza del giudice del gravame la contribuente ha proposto ricorso per la cassazione.

Nuova disciplina delle agevolazioni e applicazione del principio del favor rei. La legge considera abitazioni di lusso le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240.

In ambito IVA, fino al 13 dicembre 2014, ai fini agevolativi era irrilevante la categoria catastale di appartenenza dell'immobile, essendo ancora necessario fare riferimento alle caratteristiche costruttive di cui al d.m. 2 agosto 1969.

Ma tale parametro è stato superato con l'introduzione da parte del legislatore di un nuovo regime in tema di imposta di registro, con riferimento alle caratteristiche oggettive dell'immobile ammesso a fruire dell'agevolazione "prima casa".

In forza della nuova disciplina sopravvenuta, l'esclusione dall'agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene, bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi con pregi artistici o storici.

Con la finalità di allineare a tale criterio dell'imposta di registro anche l'agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota IVA ridotta, il legislatore è poi intervenuto con il risultato che anche l'agevolazione IVA è esclusa per gli immobili rientranti in una delle suddette categorie, a far data dal 13 dicembre 2014.

Ma nella fattispecie, nel caso fosse confermata la sentenza impugnata, sarebbe dovuto il tributo, ma si porrebbe il problema dell'applicazione delle sanzioni e del principio del favor rei.

Sull'applicazione del principio del favor rei nel caso di abrogazione della norma istitutiva di un tributo a decorrere da una data, permanendo però l'obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, si evidenzia un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

E alla luce di tale contrasto, i Giudici rimettono la causa alle Sezioni Unite.

Fonte: Diritto&Giustizia

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