Rivendica ex art. 948 c.c.: la prova rimane ‘diabolica' anche se il convenuto eccepisce l'usucapione
05 Novembre 2021
Il caso. In primo e in secondo grado una società aveva visto accogliere le proprie pretese di rivendica ex art. 948 c.c. su alcuni terreni nei confronti di Tizio. Questi, in un precedente giudizio, aveva cercato di dimostrare - senza successo - di aver usucapito tali beni nei confronti della società tramite possesso proseguito negli anni. Tali pretese (sebbene respinte) legittimavano l'attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivendicante essendo sufficiente la dimostrazione del proprio titolo di acquisto. Tizio propone allora ricorso in Cassazione per ribaltare la decisione della Corte territoriale.
La massima. Essendo l'usucapione un titolo di acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto a titoli vantati dall'attore.
La decisione della Cassazione. In primo luogo, la Cassazione osserva che poiché Tizio aveva svolto in altro procedimento azione di riconoscimento dell'acquisto per usucapione dei terreni ai sensi dell'art. 1159-bis c.c. nei confronti della stessa società coinvolta nel giudizio in questione, non poteva nella causa in esame negare di essere nel possesso degli stessi beni. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale circostanza non vale a ridurre l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica. Nell'approfondita motivazione la Cassazione passa in rassegna i principi fondamentali in tema di azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 14734/2018). Nell'ambito di tale iniziativa l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà dimostrando un titolo di acquisto originario oppure derivativo ma risalendo - in questo caso - fino al dante causa che per primo acquistò a titolo originario. Dal canto suo il convenuto può difendersi senza alcun impegno specifico potendo anche semplicemente limitarsi ad affermare di possedere senza alcuna ragione specifica (possideo qui possideo). Non è neppure necessario dimostrare una valida ragione a sostegno del proprio possesso. Addirittura, anche se il convenuto ha invocato un proprio diritto sulla cosa, ma non è riuscito a dimostrarlo, l'attore ha comunque l'onere probatorio pieno delle sue pretese nei termini sopra indicati. Non è inoltre sufficiente per chi agisce in rivendica dimostrare di avere un titolo preminente su quello del convenuto se questo non è attributivo del diritto di proprietà. Non a caso la prova in carico all'attore è definita probatio diabolica proprio perché particolarmente gravosa. È tuttavia possibile ‘mitigare' l'onere se controparte ammette le pretese dell'attore o riconosce la proprietà in capo ai danti causa dell'avversario. Al contrario, non vi è alcun principio in base al quale la domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto comporta - da sola - il riconoscimento della proprietà dell'attore o dei suoi aventi causa. Infatti - spiega la Corte - l'usucapione è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario e la sua invocazione non implica alcun riconoscimento a favore dell'avversario. L'unico ‘spiraglio' a favore dell'attore in rivendica è dato dall'ammissione del convenuto che abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino a un dato momento e a un determinato acquisto. In questo caso l'attore potrà limitarsi a provare i titoli di acquisto di quel dante causa. Riepilogati così i termini della questione la Corte ritiene fondato il motivo di ricorso avversario. Nel caso di specie infatti la Corte d'Appello si era limitata a ‘sgravare' l'onere probatorio dell'attore semplicemente per il fatto che il convenuto - in altro separato precedente giudizio contro lo stesso avversario - aveva invocato l'acquisto per usucapione del bene con possesso il cui dies a quo era successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa. Secondo quanto sopra evidenziato tale situazione di fatto - anche ove fosse stata dimostrata - era comunque irrilevante per la prova dell'acquisto a titolo originario da parte dell'attore in rivendica. Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza della Corte d'Appello viene cassata con rinvio affinché il giudice di secondo grado rivaluti la fattispecie attenendosi al rigoroso onere probatorio in capo al rivendicante.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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