Produzione documentale nella fase cautelare delle opposizioni esecutive e sua acquisizione nel giudizio di merito
08 Novembre 2021
Massima
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo; di conseguenza, non è necessario a tal fine che le parti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall'art. 183 c.p.c., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione. Il caso
Nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dalla società Alfa, i terzi Tizio e Caia proponevano opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., rigettata sia in primo che in secondo grado. Avverso la sentenza di appello gli opponenti ricorrono sulla base di due motivi: con il primo motivo del ricorso, in particolare, si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 615,616 e 619,126 c.p.c. e 186 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.». I ricorrenti fanno presente che le opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., pur avendo struttura bifasica, restano comunque giudizi unitari; da tale considerazione, discenderebbe, secondo il loro assunto, che i documenti prodotti nella fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione devono ritenersi di per sé acquisiti agli atti del giudizio stesso e, di conseguenza, dovrebbero essere sempre presi in considerazione dal giudice del merito dell'opposizione, eventualmente previa loro acquisizione di ufficio. La questione
La Suprema Corte chiarisce il regime processuale della documentazione, prodotta dalla parti nella fase cautelare delle opposizioni esecutive innanzi al Giudice dell'esecuzione (ed in particolare, per ciò che qui rileva, dell'opposizione ex art. 615 e 619 c.p.c.), nell'ipotesi in cui le parti stesse intendano avvalersene anche nel successivo giudizio di cognizione innanzi al Giudice del merito. Stante l'unitarietà dei giudizi di opposizione - nonostante la c.d. «struttura bifasica» -, ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, dopo la nota decisione n. 25170/2018 - la documentazione prodotta dalle parti nella fase cautelare deve senz'altro considerata come acquisita al processo ma ciò non esonera le parti stesse dalla produzione dei fascicoli nel giudizio di merito, quanto meno al momento dell'assegnazione della causa in decisione. Le soluzioni giuridiche
Secondo la Corte, con riguardo ai fascicoli di parte non è necessaria una nuova attività di produzione soggetta alle modalità ed ai termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c. nel corso del giudizio di merito a cognizione piena ma gli stessi debbono, comunque, essere messi a disposizione del Giudice dalle parti che abbiano interesse ad avvalersi della documentazione già versata in atti innanzi al Giudice dell'esecuzione. Tutte le produzioni documentali operate dalle parti in ogni fase del processo - affermano i Giudici di legittimità – «conservano la loro natura e che i documenti prodotti dalle parti confluiscono nei rispettivi fascicoli, il cui regime è disciplinato dagli artt. 166 e 169 c.p.c. nonché 77 disp. att. c.p.c.; anche i documenti depositati nella fase sommaria dei giudizi di opposizione esecutiva restano, quindi, nella rispettiva disponibilità delle parti e di conseguenza - come già osservato - devono essere inseriti nei fascicoli di queste al momento della decisione, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., affinché il giudice del merito possa prenderli in considerazione». Risulta evidente che i documenti versati nel rispettivi fascicoli dalle parti nella fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione non costituiscono, nel giudizio di merito, “nuovi” documenti e, non essendo tali, non devono essere prodotti nel termine perentorio di cui all'art. 183 c.p.c., come invece deve avvenire per quei documenti che le parti non abbiano mai prodotto in fase cautelare e che intendano, per la prima volta, sottoporre al Giudice del giudizio di cognizione. Tuttavia, non esiste - come invece sembrano prospettare i ricorrenti - alcun dovere del Giudice di acquisire il fascicolo del processo esecutivo; l'orientamento della Suprema Corte richiamato dai ricorrenti in tal senso non è conferente poiché riferito esclusivamente all'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in cui il Giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal Giudice dell'esecuzione. Nel caso esaminato dalla Corte, al contrario, trattasi - come detto - di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. cui oggetto è l'accertamento della titolarità, da parte di un terzo estraneo a detto processo, di un diritto incompatibile con quelli assoggettati ad espropriazione ed opponibile alle parti dello stesso processo esecutivo, e non certamente la diretta verifica del regolare svolgimento del processo esecutivo. Secondo la Corte altrettanto inconferente è il riferimento, in ricorso, all'obbligo di acquisizione, a cura della Cancelleria, degli atti della fase dell'opposizione svoltasi davanti al Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c. Osservano i giudici di legittimità che «proprio in base a tale disposizione, non è necessario che i documenti già prodotti nella fase sommaria siano nuovamente prodotti nel giudizio di merito entro i termini per le attività asseverative eventualmente fissati ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.» ma certamente la norma non esonera le parti dalla necessità di porre all'esame del Giudice la documentazione in questione, inserendola nel fascicolo di parte del giudizio di merito. A tal proposito, la Corte ritiene di modificare la motivazione della sentenza della Corte d'appello al solo fine di chiarire che «la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.c. è da ritenersi applicabile anche quando il giudizio di merito sia instaurato presso il medesimo ufficio giudiziario davanti al quale si è svolta la fase sommaria dell'opposizione, dal momento che non si giustificherebbe, sotto il profilo sistematico, una diversa soluzione per le due ipotesi e dovendo, anzi, ritenersi che la disposizione in questione sia dettata anche al fine di estendere la suddetta previsione all'ipotesi in cui il giudizio di merito debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale pende l'esecuzione». La Corte chiarisce, altresì, che nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, deve presumersi che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti non inclusi (o di tutti quelli prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo). La presunzione di rinunzia, tuttavia, non opera quando la mancanza di alcuni documenti o dell'intero fascicolo di parte non sia riconducibile ad una condotta volontaria della parte, ma al suo smarrimento ovvero ad un errore della Cancelleria o, comunque, ad una circostanza non imputabile alla parte stessa. In tal caso sussiste un preciso dovere del Giudice di disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o comunque dell'acquisizione dei documenti già regolarmente prodotti ma mancanti in atti, e l'omissione può costituire motivo di gravame avverso la decisione eventualmente assunta senza la considerazione dei documenti smarriti o, comunque, assenti dal fascicolo per causa non imputabile alla parte. Osservazioni
Appare opportuno l'intervento chiarificatore della Corte in ordine al regime processuale della documentazione già versata in atti nella fase cautelare delle opposizioni esecutive, qualora la parte interessata intenda avvalersene anche nel giudizio di merito. Considerato oggi che per i giudizi di merito, nella maggior parte dei casi, esiste esclusivamente il fascicolo telematico, deve ritenersi, dunque, che la parte abbia l'onere di produrre, come allegato ad uno degli atti del giudizio (fino al momento del deposito della comparsa conclusionale), l'intero contenuto del fascicolo della fase cautelare o i documenti (già prodotti) di cui intenda avvalersi, con il relativo indice. Appare, invece, residuale - e si deve ritenere persista solo per i fascicoli di vecchia iscrizione a ruolo - l'ipotesi della mancata produzione c.d. “incolpevole”. Ove, infatti, nel fascicolo telematico la parte non abbia allegato il fascicolo di parte o i documenti che intenda sottoporre all'esame del Giudice, deve ritenersi che la stessa abbia rinunciato ad avvalersene, non essendo immaginabile che la mancata produzione nel fascicolo telematico possa essere condotta ad un errore della Cancelleria. Anche nelle ipotesi in cui è consentito al Giudice di accedere al fascicolo d'ufficio dell'esecuzione (che, nell'ipotesi di fascicolo telematico viene messo necessariamente in visione integralmente dalla Cancelleria), deve ritenersi che possano essere esaminati dal decidente solo i verbali e gli atti compiuti dal Giudice dell'esecuzione. |