Principio di non contestazione: applicabilità ratione temporis e clausole di stile

Redazione scientifica
09 Novembre 2021

Nell'ordinanza in esame la Corte di legittimità esamina la portata del principio di non contestazione in relazione ad una controversia pendente tra le parti in epoca anteriore alla formale introduzione di tale principio nel nostro ordinamento.

Nell'ordinanza in esame la Corte di legittimità esamina la portata del principio di non contestazione in relazione ad una controversia pendente tra le parti in epoca anteriore alla formale introduzione di tale principio nel nostro ordinamento.

Nel caso di specie, la curatela del fallimento ricorreva in sede di legittimità censurando la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato le domande revocatorie fallimentari inerenti a sedici pagamenti effettuati dalla società convenuta alla G. S.p.a.

La sentenza veniva censurata «per avere attribuito alle difese contenute nella comparsa di risposta depositata in di primo grado il requisito della specifica contestazione dei pagamenti posti a fondamento delle domande dalla curatela proposte».

La Corte ha preliminarmente evidenziato che «in ragione del momento di instaurazione di instaurazione della lite il 3 luglio 2008, non è a questa applicabile il precetto recato dall'art. 115 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, della l. 69/2009».

Tuttavia, precisano i giudici, il principio di non contestazione, sancito da tale disposizione, era tuttavia già presente nella disciplina legale del processo, essendo esso «diritto vivente» (per effetto dell'interpretazione data all'art. 167 c.p.c.)

Invero «il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificatamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda».

La conseguenza è che «tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi».

Precisano inoltre i giudici, che non ha rilievo, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, «la, diversa, contestazione relativa al fatto, secondario, costituente prova del fatto costitutivo del diritto dalla curatela fatto valere».

Per questi motivi la Corte ha accolto il motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello che, in diversa composizione, dovrà uniformarsi ai principi di diritto indicati.

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