Responsabilità civile magistrati: è legittima la limitazione dei casi di risarcibilità del danno non patrimoniale?
10 Novembre 2021
La Corte di cassazione rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, l. 117/1988 (nel testo originario, anteriore alla novella del 2015) – in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. – nella parte in cui esclude il risarcimento del danno, cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, non patrimoniale «non derivante da privazione della libertà personale», nonché della l. 18/2015, nella parte in cui non ha previsto l'applicazione della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), ai giudizi ancora in corso e per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Premessa la rilevanza della questione – atteso che la dichiarazione di incostituzionalità inciderebbe sul procedimento sub iudice – i giudici osservano in punto di non manifesta infondatezza che, con riferimento alla l. 117/1988 «ci si deve interrogare sulla ragionevolezza - sul piano costituzionale e quale bilanciamento con i principi dell'indipendenza dei magistrati e dell'autonomia della funzione giudiziaria - della scelta di far dipendere il riconoscimento o l'esclusione del risarcimento per poste afferenti ad una medesima categoria di pregiudizio (quello non patrimoniale) dal solo fatto che l'illecito che ha determinato il danno sia o non sia costituito da un provvedimento limitativo della libertà personale, con totale irrilevanza delle conseguenze, in concreto intervenute, di attività giudiziarie che nelle peculiarità delle singola fattispecie possano essersi rivelate particolarmente invasive della sfera dell'individuo e lesive di valori di rango costituzionale».
Con riferimento, poi, alla l. 18/2015, l'incertezza sulla legittimità costituzionale (ed il conseguente dubbio di non manifesta infondatezza) segue alla considerazione che, «nel momento in cui ha rimosso la limitazione al risarcimento dei danni non patrimoniali, il legislatore della novella non si è posto il problema della sorte dei giudizi pendenti, non prevedendo una disposizione che ne estendesse la nuova disciplina ai fatti verificatisi anteriormente, ma ancora sub iudice; con ciò negando la possibilità di applicare a situazioni ancora giustiziabili il principio di globalità risarcitoria, che pure ha evidentemente poi ritenuto conforme alla mutata sensibilità giuridica e finendo, quindi, per legittimare la perdurante applicazione alle situazioni pregresse di un regime risarcitorio ormai superato sul piano normativo, il che può rilevare, all'evidenza, sotto il profilo della disparità di trattamento, e della violazione dei principi di integralità del risarcimento correlato alla violazione dei diritti primari della persona». |