Rinuncia agli atti e rinuncia all'azione
10 Novembre 2021
Avendo rinunciato agli atti del giudizio è possibile riproporre lo stesso in un secondo momento introducendo un nuovo giudizio che abbia il medesimo oggetto?
La rinuncia agli atti del giudizio è prevista dall'art. 306 c.p.c. e comporta l'estinzione del processo.
Con essa si intende porre fine al processo, solitamente, in quanto le parti sono pervenute ad un proficuo accordo che eviti la prosecuzione del giudizio.
Evidentemente l'intento deve essere comune in quanto sia l'attore che il convenuto potrebbero aver interesse a che il processo si porti a compimento, ragion per cui è richiesta la reciproca accettazione di tale rinuncia.
Oggetto di disposizione da parte dei soggetti processuali è, quindi, soltanto la celebrazione del processo e non il diritto sostanziale azionato, ragion per cui la domanda potrà essere riproposta, essendocene i presupposti.
La rinuncia agli atti può avvenire anche nei gradi successivi, così bisogna considerare che, ad esempio, se la rinuncia agli atti interviene in appello, essa comporterà il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, precludendo, così, la riproposizione della domanda.
Non così, invece, nel diverso caso di rinuncia all'azione che non si riferisce alla previsione di cui all'art. 306 c.p.c. ma si sostanzia in una vera e propria disposizione sostanziale del diritto controverso da parte del rinunciante che, evidentemente, sarà colui che ha rivolto la domanda e quindi l'attore (o il convenuto in via riconvenzionale).
In questo caso la domanda non potrà più essere riproposta e non servirà nemmeno l'accettazione della controparte trattandosi di atto dispositivo unilaterale che determinerà la cessazione della materia del contendere.
Evidentemente per la rinuncia all'azione, trattandosi di atto dispositivo del diritto sostanziale, si renderà necessario il rilascio di una procura speciale a tale scopo formulata, non ritenendosi sufficiente la procura ad litem in capo al difensore: «La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate». (Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837).
Conforme Cass. civ., sez. II, 17/12/2013, n. 28146, secondo la quale «la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate».
Ancor più chiaro nei termini sopra esposti il T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 20 aprile 2021, n. 354: «Nel processo amministrativo rinunciare agli atti del giudizio comporta una pronuncia di estinzione di tipo unicamente processuale e, dunque, la domanda può essere riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale. Ovvero, la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale; la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto di una volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda; in quest'ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l'estinzione del diritto di azione, atteso che il giudice prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo». |