Impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio: favor veritatis o favor minoris?

Redazione scientifica
11 Novembre 2021

Nell'ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento, il giudice è tenuto ad effettuare un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status…

La Corte di cassazione ha esaminato la seguente questione: in tema di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio, quali criterio guida il giudice è tenuto ad applicare, quello del favor veritatis o del favor minoris?

In proposito, la S.C. ribadisce l'orientamento secondo cui «il quadro normativo (art. 30 Cost., art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infra-quattordicenne».

Tale bilanciamento «non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale» (così Cass. civ., n. 26767/2016; in senso conforme Cass. civ., n. 8617/2017; Cass. civ., n. 4791/2020).

Con il suddetto indirizzo «basato anche sull'assunto secondo cui il favor veritatis non ha valenza costituzionale», è stata, «in sintesi ed in buona sostanza, ridimensionata la preponderanza del favor veritatis e affermata la prevalenza dell'interesse del minore nel caso in cui la verità possa essere in concreto per lui pregiudizievole, avuto riguardo, in particolare, alle relazioni affettive nel frattempo instauratesi e a ogni altro elemento di rilevanza».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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