Controversie bancarie: valido il documento contenente le condizioni economiche
09 Novembre 2021
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non occorre la produzione documentale contrattuale né del contratto di conto corrente, né del contratto di apertura di credito, se il CTU ha dimostrato di essere riuscito a ricostruire il saldo del conto corrente sulla base di un Documento rilevabile in atti che sia denominato e/o contenga le “condizioni economiche”, (quindi non facendo ricorso ai tassi legali e/o sostitutivi ex art. 117 Tub) e se la rielaborazione effettuata dal CTU è migliorativa per il correntista, accertando un minor debito o un credito dello stesso. Dal momento che l'accertamento che ne deriva è favorevole per il correntista, perché sostanzialmente accerta un minor saldo debitore del correntista, l'omissione documentale non incide sulla validità del rapporto.
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