Rinnovazione della notificazione

12 Novembre 2021

Nel codice di rito non sono presenti previsioni generali esplicite aventi ad oggetto il rinnovo della notificazione. Il tema riceve disciplina specifica soltanto per alcune fattispecie.
Inquadramento

Nel codice di rito non sono presenti previsioni generali esplicite aventi ad oggetto il rinnovo della notificazione.

Il tema riceve disciplina specifica soltanto per alcune fattispecie:

i) in primo grado, ove il convenuto non si costituisca in giudizio e il g.i. rilevi un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, deve essere fissato all'attore un termine perentorio per rinnovarla (art. 291, comma 1, c.p.c.).

La disposizione viene ritenuta analogicamente applicabile anche alle cause in cui l'atto introduttivo sia costituito da un ricorso (Cass. civ., sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 20757, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione).

Per ciò che attiene ai vizi dell'atto di citazione diversi dalla nullità della notificazione, l'art. 164, comma 2, c.p.c. detta che, qualora il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio il rinnovo entro un termine perentorio.

ii) in sede di gravame, la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello deve essere disposta «quando occorre», previa verifica della regolare costituzione del giudizio (art. 350, comma 2, c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 359 c.p.c., nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, ivi compreso l'art. 291 c.p.c.

iii) Ai sensi dell'art. 328, comma 1, c.p.c., ove sopravvenga alcuno degli eventi previsti dal precedente art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale, avvenuta prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al g.i.), i termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c. vengono interrotti e riprendono a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

iv) nei procedimenti per convalida di sfratto, il giudice deve ordinare il rinnovo della citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (art. 663, comma 1, c.p.c.).

Oltre a tali specifiche disposizioni, può divenire operativo in materia il disposto dell'art. 153 c.p.c. Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, pur in presenza di termini perentori, la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.. La disposizione, introdotta dalla l. 69/2009, ha effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Notificazioni non andate a buon fine. Notificazioni «inesistenti» e nulle

Mediante la locuzione «notificazioni non andate a buon fine» si fa riferimento ai casi, non infrequenti, in cui la notificazione sia stata semplicemente tentata e non abbia avuto esito.

Il «vizio» della notificazione è stato, in tali ipotesi, talora ricondotto nella categoria della nullità (ex multis, Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2008, n. 9907) ed altre volte in quella dell'inesistenza (ex multis, Cass. civ., sez. L, 26 marzo 2010, n. 7358; Cass. civ., sez. L, 21 giugno 2007 n. 14487).

Soltanto nel primo dei due suddetti casi, il vizio è suscettibile di sanatoria.

In materia è stato recentemente compiuto un «importante» intervento da parte delle Sezioni Unite civili (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).

Secondo l'orientamento precedentemente dominante, il vizio di inesistenza della notificazione doveva essere riconosciuto laddove la stessa non soltanto non fosse andata a buon fine, ma si fosse trattato di atto esulante totalmente dallo schema formale previsto dal legislatore.

Le Sezioni Unite, mediante la citata pronuncia, hanno considerevolmente ristretto l'ambito di operatività della nozione di «inesistenza», statuendo che essa può essere affermata esclusivamente «in caso di totale mancanza materiale dell'atto» oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione» e che in tutti gli altri casi la notifica sarà nulla.

Gli «elementi costitutivi essenziali», quindi imprescindibili, della procedura notificatoria vanno individuati, nei seguenti:

1) attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

2) fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita.

Le Sezioni Unite hanno precisato che non attiene agli elementi costitutivi il luogo dove viene eseguita la notificazione, così che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.

Imputabilità/non imputabilità della mancata notificazione. Casistica

In evidenza

Nell'attualità, viene ormai costantemente affermato che, in tema di notificazione degli atti processuali, qualora la procedura di notificazione non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, non possono farsene derivare conseguenze sfavorevoli nei confronti di quest'ultimo. Per l'effetto, è consentito riattivare, anche unilateralmente, il procedimento notificatorio, da concludere in tempi ragionevolmente contenuti.

Il modello su cui gli indirizzi giurisprudenziali formatisi sul tema in oggetto poggiano è quello della rimessione in termini, attraverso la verifica caso per caso se l'omessa notifica sia o meno da imputare al notificante.

La rimessione in termini è ormai prevista in via generale dall'art. 153 c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. 69/2009), ma già in precedenza veniva sovente reputata applicabile ad ogni fase del processo ed anche alle situazioni esterne allo stesso, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'abrogato art. 184-bis c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 29 luglio 2010, n. 17704).

Non vi è, tuttavia, univocità nell'indicazione delle regole pratiche da osservare per la riattivazione del procedimento di notificazione.

Si fronteggiano due orientamenti:

a) Secondo un indirizzo, alla riattivazione del procedimento notificatorio deve essere dato corso mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica; restando subordinato l'accoglimento di tale istanza (da presentare anteriormente alla scadenza del termine originariamente concesso) alla verifica, da parte del giudice, della non imputabilità al notificante dell'omessa notifica (Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 25339; Cass. civ., sez. un., 19 febbraio 2009, n. 3960; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).

b)Secondo l'orientamento nettamente prevalente e da ritenere ormai consolidato, competono all'interessato la facoltà e l'onere di riattivare unilateralmente il procedimento notificatorio anche dopo il decorso dei relativi termini, nell'osservanza di determinati criteri, vale a dire agendo con sollecita diligenza (cioè entro un termine ragionevolmente contenuto, «tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie»); restando rimesso al giudice il controllo ex post sulla sussistenza della non imputabilità del mancato completamento della notificazione originariamente tentata (ex multis, Cass. civ., sez. V, ord., 30 giugno 2021, n. 18426; Cass. civ., sez. L, ord. 21 agosto 2020, n. 17577; Cass. civ., sez. VI, ord., 19 ottobre 2017, n. 24660; Cass. civ., sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. civ., sez. VI, 29 settembre 2015, n. 19351; Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17351. Contra, con negazione della rinnovabilità con riguardo a fattispecie di notifiche non perfezionatesi per decesso del destinatario, Cass. civ., sez. L, 21 dicembre 2017, n. 30698 e Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2009, n. 26279).

Con la sentenza n. 14594/2016, le Sezioni Unite (e nello stessoda ultimo, Cass. civ., sez. L, 21 agosto 2020, n. 17577) hanno precisato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo e per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (v., per una fattispecie ritenuta rientrante in tale categoria, Cass. civ., sez. V, ord. 16 settembre 2021, n. 25037).

(segue) Casistica

i) Per ciò che attiene alle ipotesi di «non colpevolezza» venute in considerazione nelle sedi giudiziali, quella maggiormente frequente è costituita dalla notifica di impugnazione invano tentata presso il domicilio eletto del procuratore costituito, modificato nelle more per adeguarsi alle regole dettate per l'esercizio della funzione extra districtum, senza darne comunicazione alla controparte e senza che quest'ultima possa conoscerne tramite la consultazione dell'albo professionale (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3356; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Altre ipotesi di «non colpevolezza» venute in rilievo sono state quella del mancato perfezionamento del primo tentativo di notificazione in ragione dell'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante (Cass. civ., sez. VI, ord., 19 novembre 2014, n. 24641; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011 n. 19986), nonché quella del mancato perfezionamento della prima notifica, giacché eseguita presso il procuratore domiciliatario della società appellata, la cui estinzione per incorporazione in altra società, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata dichiarata (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2015, n. 5598).

Con riguardo alle prime due ipotesi riportate, deve essere annotato che, nell'attualità (a far tempo dal 25/6/2014, data di entrata in vigore della norma di cui appresso) – così come autorevolmente statuito da Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048, ribadito da Cass. civ., sez. VI, ord., 11 ottobre 2017, n. 23919 e, da ultimo, da Cass. civ., sez.II, ord. 12 febbraio 2021, n. 3685 e da Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2460 –, a seguito dell'introduzione del «domicilio digitale» previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l.n. 221/2012 (norma introdotta dal d.l. 90/2014, conv. con modif. nella l. 114/2014), il solo domicilio rilevante ai fini processuali e da ritenere «eletto» è quello corrispondente all'indirizzo di PEC che il difensore ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza risultante indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato ReGIndE.

Con riguardo alla terza delle suddette ipotesi, deve osservarsi che la notifica presso il procuratore domiciliatario della società estinta è stata, sino a tempi assai recenti, ritenuta valida in forza del principio dell'ultrattività del mandato e/o in forza dell'assunto che la fusione tra società, prevista negli artt. 2501 ss. c.c., non determinerebbe, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né creerebbe un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attuerebbe l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti all'evento, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (Cass. civ., sez. un., ord., 8 febbraio 2006, n. 2637 e, da ultimo, Cass. civ., sez. L, 16 settembre 2016, n. 18188).

In materia è intervenuta, in tempi recentissimi, Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n.21970, che ha statuito il principio secondo cui la fusione per incorporazione produce l'estinzione della società incorporata o fusa, come organizzazione e come soggetto dell'ordinamento giuridico, con effetto devolutivo-successorio, vale a dire, quanto agli effetti processuali, il venir meno in capo alla società incorporata o fusa della legittimazione processuale, attiva e passiva, da attribuire in via esclusiva all'incorporante (o al nuovo soggetto giuridico in caso di fusione paritaria) con riguardo a tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata.

In ragione di tali statuizioni può, d'ora in avanti, porsi il problema se la mancata positiva conclusione della procedura di notificazione di un atto di impugnazione tentata nei confronti del procuratore domiciliatario di una società estinta per incorporazione sia o meno da considerare imputabile al richiedente, con la conseguente inammissibilità del suo rinnovo.

La risposta a tale «quesito» deve essere negativa, alla luce degli insegnamenti di Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 più sopra richiamati, non rientrando tra gli elementi costitutivi essenziali della procedura notificatoria il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario.

In ogni caso, la notifica eseguita presso il suddetto procuratore domiciliatario dovrebbe non ritenersi invalida e necessitante di rinnovazione laddove ricorra l'ipotesi che segue.

E' ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (v., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. III, ord., 7 maggio 2021, n. 12183; Cass. civ., sez. V, ord. 23 marzo 2021, n. 8037; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2018, n. 20964; Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295).

Ulteriore ipotesi di «non colpevolezza» è stata ritenuta sussistere in un caso di notificazione del ricorso per cassazione tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l'esatto indirizzo del difensore del destinatario, ma non andata a buon fine per mero errore materiale consistito nell'incompleta trascrizione del cognome di quest'ultimo. La notifica, prontamente rinnovata, è stata considerata tempestiva, a nulla rilevando il suo perfezionamento dopo lo spirare del termine suddetto (Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599).

Rinvio

Per altri esempi di «non imputabilità» della mancata notificazione, si veda Sergio Matteini Chiari, Notificazione a destinatari irreperibili, Notificazione alle Amministrazioni dello Stato, Notificazione a cura dell'avvocato e Cause inscindibili, su www.ilprocessocivile.it.

ii) Per ciò che attiene alle ipotesi in cui è stata ritenuta sussistente «colpevolezza» e l'operatività del congegno della riattivazione è stata esclusa, possono rammentarsi a) il caso in cui la notificazione non era andata a buon fine per il trasferimento dello studio del difensore di controparte, destinatario della notificazione, peraltro agevolmente accertabile mediante la consultazione dell'albo professionale (Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2012, n. 14934); b) il caso in cui il notificante aveva fornito fin dall'origine un'erronea indicazione dell'indirizzo del destinatario (Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24473; Cass. civ., sez. un., 30 marzo 2010, n. 7607); c) il caso in cui, non essendo accertabile il nuovo indirizzo del difensore, nei cui confronti effettuare la notificazione, non si era proceduto alla notificazione personale alla parte ex art. 137 c.p.c., secondo il criterio sussidiario di cui all'art. 330, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2481); d) il caso di notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore privato privo di titolo abilitante (Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2021, n. 19019).

Notificazione rinnovata non andata a buon fine

I principi sin qui affermati valgono anche con riguardo alla rinnovazione della notificazione.

In caso di «incolpevolmente» mancata o intempestiva rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il giudice può assegnare un nuovo termine per tale adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, ogni volta che, avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri (v., con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. civ., sez. un., 16 giugno 2010, n. 14494 e, con riguardo all'appello, Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 279; Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2014, n. 10273).

Si veda, peraltro, Cass. civ., sez. V, 17 luglio 2019, n. 19218, secondo cui, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.

Effetti della notificazione rinnovata

i) La notificazione rinnovata ha quale effetto precipuo l'impedimento del verificarsi delle decadenze (art. 291, comma 1, c.p.c.: « … La rinnovazione impedisce ogni decadenza»).

In altri termini, la rinnovazione ha efficacia ex tunc,dalla data iniziale di attivazione del procedimento, vale a dire dal momento (perfezionativo della notificazione per il richiedente) della consegna, ove tempestiva, dell'atto all'ufficiale giudiziario, ma la notificazione non sia stata eseguita per mancato completamento della relativa procedura nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, sempreché la ripresa del procedimento medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto (v., per l'atto di citazione, Cass. civ., sez. III. 4 novembre 2014, n. 23420; v., per il termine per la proposizione di appello, Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352 e, a seguire, Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26518 e Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2021, n. 20840; v., per il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 1998, n. 1275 e Cass. civ., 6 maggio 1998, n. 4573 e, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 24 gennaio 2017, n. 1783 e Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2961).

Rinvio

Per quanto inerente al principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, si fa rinvio a quanto detto nell'apposito paragrafo di Sergio Matteini Chiari, Notificazione all'estero, su www.ilprocessocivile.it.

ii) Sul piano del diritto sostanziale, è controverso se la rinnovazione produca effetti interruttivi del termine di prescrizione del diritto azionato.

EFFETTI DI DIRITTO SOSTANZIALE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita ex art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma 1, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica … stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza», non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.

Cass., sez. I, ord. 12 luglio 2018, n. 18485

Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2013, n. 11985

Cass. civ., sez.L, 7 luglio 2006, n. 15489

Deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi - diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente - si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13070

Cass. civ., sez. L, 28 novembre 2001, n. 15075

Cass. civ., 23 maggio 1997, n. 4630

Notificazione non andata a buon fine nei processi con pluralità di parti

Le regole precedentemente esposte vengono ritenute applicabili anche nei casi di processi con pluralità di parti, in particolare in situazioni di litisconsorzio (sostanziale o processuale), allorché sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio.

In tali ipotesi, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio fissato dal giudice, non si sia perfezionata, anche in ragione della violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, nulla viene ritenuto ostativo a che sia fissato, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto integrativo (da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25307).

Il rimedio della rinnovazione della notifica è stato ritenuto praticabile - essendosi ravvisata nullità sanabile - anche nel peculiare caso in cui, essendo decorso oltre un anno (attualmente: sei mesi – n.d.r.) dalla data di pubblicazione della sentenza, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili era stata effettuata non alla parte personalmente bensì al procuratore costituito davanti al giudice che aveva emesso la sentenza impugnata (Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2006, n. 2197 e, da ultimo, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2010, n. 17416).

Si è posto il quesito di stabilire se il giudice debba disporre l'interrogazione del contraddittorio anche nel caso in cui la notificazione non sia andata a buon fine soltanto per uno o alcuni dei litisconsorti.

Dopo iniziali oscillazioni, tale quesito riceve ormai costantemente risposta affermativa nei seguenti termini: «nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento ... deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio … , da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione» (principio affermato da Cass. civ., sez. un., 11 giugno 2010, n. 14124 e ribadito, da ultimo, da Cass. civ., sez. L, 13 ottobre 2015, n. 20501).

Rinnovazione della notificazione nelle fasi di gravame

L'effettuata rinnovazione produce efficacia sanante ex tunc anche con riguardo ai termini per le impugnazioni ed evita, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15137).

L'art. 291 c.p.c. trova applicazione nel giudizio in grado di appello in forza del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. (ex multis: Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15137; Cass. civ., sez. VI, ord., 24 luglio 2014, n. 16801).

Per ciò che concerne i giudizi innanzi alla Corte Suprema di cassazione, viene ormai costantemente affermato che la Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, deve disporne la rinnovazione (Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2016, n. 18121; Cass. civ., sez. un., ord., 29 aprile 2008, n. 10817).

La rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. può essere disposta anche nel giudizio di rinvio, allorché sia rilevato un vizio della notificazione dell'atto di riassunzione che ne determina la nullità (Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 27094).

Ambiti di applicazione dell'art. 291 c.p.c.

i) É controverso se nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, sia ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della stessa.

La Suprema Corte, sezione Lavoro, si è pronunciata in senso affermativo dapprima con la sentenza 27 gennaio 2015, n. 1483 [postasi sulla linea segnata - sia pure in riferimento ad altra fattispecie (equa riparazione per irragionevole durata del processo) ma con argomentazioni espresse in termini sostanzialmente unitari, pertanto utilizzabili per dare supporto, in termini generali, anche alla fattispecie in oggetto - da Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2014, n. 5700, ribadite da Cass. civ., sez. un., 2 maggio 2014, n. 9558 e da Cass. civ., sez. VI, 15 settembre 2015, n. 18113] e in seguito con la sentenza 10 ottobre 2016, n. 20335, in tale ultima sede affermando che sono sanabili ex tunc con effetto retroattivo, a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall'art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato.

La medesima sezione sez. L, si è, invece, pronunciata in senso negativo con le sentenze 12 febbraio 2016, n. 2831 e 28 settembre 2016, n. 19191: nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o giuridicamente inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, non essendo consentito al giudice, alla stregua del principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria, quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa.

ii) Procedimenti di impugnazione introdotti da ricorso.

Come già chiarito, l'orientamento relativo all'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. al rito del lavoro poggia su principi affermati negli ambiti di procedure introdotte con ricorso, da ritenere valevoli per l'intera categoria.

Per le procedure di equa riparazione, si segnalano Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2014, n. 5700 e Cass. civ., sez. un., 2 maggio 2014, n. 9558.

Per i procedimenti camerali in grado di appello, si segnalano Cass. civ., sez. VI, ord. 19 luglio 2016, n. 14731 (rito camerale in genere), Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2016, n. 16335 (appello avverso la declaratoria dello stato di adottabilità di un minore) Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15137 (appello a sentenza in tema di separazione personale dei coniugi) e Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 21669 (reclamo a provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio).

iii) Processo tributario.

L'art. 291 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario.

É stata ritenuta ammissibile, perché nulla e non inesistente in quanto effettuata in un luogo avente pur sempre un collegamento con il destinatario, la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione eseguita, in un caso, presso il procuratore non domiciliatario e non presso il domicilio eletto (Cass., sez. V, 6 maggio 2015, n. 9083) e, in un altro caso, presso la parte personalmente e non presso il suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto (Cass. civ., sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 2707).

La rinnovazione della notificazione è stata ritenuta legittima anche nel caso di processo con pluralità di parti, negli stessi termini già riferiti nel relativo paragrafo (Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2009, n. 3292).

iv) Processo contabile.

Il rimedio sanante di cui all'art. 291 c.p.c. è stato sancito anche con riguardo ai giudizi innanzi ai giudici contabili, in forza del disposto dell'art. 46, comma 24, della l. 69/2009. Il riferimento ai giudizi innanzi ai giudici amministrativi, presente nel testo originario della norma, è stato espunto dall'art. 4, comma 1, punto 42), dell'Allegato 4 al d.lgs. 104/2010.

Mancato rispetto dell'ordine di rinnovazione della notificazione

Se l'ordine di rinnovazione della citazione non viene eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma 3, c.p.c..

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del g.i. ovvero con sentenza del collegio.

Ove adottato dal g.i., il provvedimento è soggetto a reclamo innanzi al collegio.

Ove adottato dal collegio, è impugnabile con appello.

Ove adottato dal tribunale in composizione monocratica è parimenti impugnabile con appello, essendo assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione pronunciata dal g.i. (Cass. civ., sez. L, 20 gennaio 2015, n. 857).

Riferimenti
  • Luiso F. Diritto processuale civile, 1, 2, Milano 2017;
  • Mandrioli C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011;
  • Martinetto G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;
  • Matteini Chiari S.- Di Marzio M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2019;
  • Punzi C. La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959.
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