Reati tributari: al Pubblico Ministero i tabulati telefonici ed elettronici ma sempre sotto il vaglio del giudice
12 Novembre 2021
L'art. 1 del D.L. 132/2021 stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, dietro richiesta del P.M., ovvero su istanza del difensore, si potranno acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell'accertamento di determinate fattispecie costituenti reato.
Premessa alla novella normativa Il novum normativo interviene al fine di adeguare la disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici ed elettronici ai principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea contenuti nella sentenza 2 marzo 2021, in causa C-746/18, la quale ne ha circoscritto l'operatività ai soli procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità (titolate o indiziate dal grave trattamento sanzionatorio) e ne ha limitato detta procedura acquisitiva, mediante la previsione del controllo da parte dell'autorità giurisdizionale. La sentenza citata afferma, in sostanza, che l'art. 15 par. 1, della direttiva 12 luglio 2002, n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve interpretarsi nel senso che deve essere preclusa alla normativa nazionale la possibilità di consentire l'accesso di autorità pubbliche, anche attraverso l'autorizzazione da parte del p.m., ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione di soggetti, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi, per scopo, la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. La riforma tiene, altresì, conto del parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 36, paragrafo 4 e 57, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, nonché dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 51/2018.
Il contenuto delle nuove norme In materia di acquisizione di tabulati telefonici, l'art. 1 del decreto-legge n. 132/2021 in disamina restringe notevolmente il perimetro di operatività della disciplina derogatoria del diritto alla riservatezza per fini di giustizia, selezionando i reati per i quali essa può operare e modificando la procedura di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. In questo contesto, il D.L. modifica e integra l'art. 132 del codice privacy (d.lgs. 196/2003), che disciplina la conservazione da parte del fornitore di servizi di comunicazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati. Alla lettera a) del 1° comma del citato art. 1 è disposta la sostituzione del comma 3 dell'art. 132 d.lgs 196/2003: l'acquisizione dei tabulati sarà possibile laddove sussistano sufficienti indizi di reati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi. La richiesta di acquisizione è, quindi, vietata per i reati puniti con pene pecuniarie o con la pena detentiva dell'arresto, così come per i reati sanzionati con una pena edittale inferiore ad anni tre.
Reati tributari Contestualizzando la novella per la materia tributaria trattata, tra i reati puniti con la pena massima non inferiore a tre anni, per i quali sarà possibile l'acquisizione dei dati in questione rientrano quasi tutti i reati tributari. È il caso della dichiarazione fraudolenta con fatture false o con altri artifici, l'omessa e infedele dichiarazione, l'occultamento di scritture contabili, la sottrazione fraudolenta, l'emissione di fatture false e la compensazione di crediti inesistenti. Ne rimangono esclusi solo gli omessi versamenti di ritenute e Iva e l'indebita compensazione dei crediti di imposta non spettanti.
Ancora, la novella stabilisce che l'acquisizione potrà avvenire ove i dati siano rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, e a mezzo di decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, indagato, persona offesa o di altre parti private. All'art. 132 d.lgs n. 196/2003 è aggiunto il comma 3-bis, che disciplina i casi di urgenza nell'acquisizione.
La procedura prevede, dapprima, il decreto motivato del PM e in seguito, comunque, la convalida del giudice. In sostanza ove sussistano ragioni di urgenza e il fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il PM potrà procedere d'iniziativa, ma sarà poi necessario il vaglio a posteriori del giudice. Laddove il decreto del Pm non dovesse essere convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti saranno inutilizzabili. Completa la manovra la norma di diritto transitorio, relativa ai dati già acquisiti in procedimenti pendenti. Per ritenere utilizzabili i dati già acquisiti è necessario che i dati già acquisiti su disposizione dell'autorità giudiziaria riguardino i casi di gravi reati indicati dalla nuova versione del comma 3 dell'art. 132, codice privacy e sarà obbligatoria la convalida del giudice alla prima udienza o alla adozione del primo provvedimento dopo la data di entrata in vigore del D.L.
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