Sintetiche istruzioni per le sedute giudiziarie tributarie

Salvatore Labruna
15 Novembre 2021

Le sedute giudiziarie tributarie (camerali di trattazione ex art. 33: partecipate o meno, di discussione in pubblica udienza ex art. 34 e camerali di deliberazione ex art. 35) devono tenersi secondo modalità compatibili con le misure eccezionali ed urgenti normativamente previste per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, soprattutto nelle sedute cui non compaiono le parti processuali, anche mediante “collegamenti telematici da remoto”, secondo le tecnicalità disposte dal decreto RR46 del Direttore Generale delle Finanze dell'11 novembre 2020.

Le sedute giudiziarie tributarie (camerali di trattazione ex art. 33: partecipate o meno, di discussione in pubblica udienza ex art. 34 e camerali di deliberazione ex art. 35) devono tenersi secondo modalità compatibili con le misure eccezionali ed urgenti normativamente previste per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, soprattutto nelle sedute cui non compaiono le parti processuali, anche mediante “collegamenti telematici da remoto”, secondo le tecnicalità disposte dal decreto RR46 del Direttore Generale delle Finanze dell'11 novembre 2020.

La procedura a regime è quella riscritta dall'art. 135, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che ha sostituito il comma 4 dell'art. 16, D.L. 119/2018, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Per quanto riguarda la procedura emergenziale vale quella dell'art. 27, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), ove la parte interessata non deve chiedere specificamente la U.A.D. (seduta telematica) ma solo reiterare la richiesta di P.U. (discussione in pubblica udienza); sarà il Presidente del collegio giudicante a valutare discrezionalmente se procedere ai sensi del comma 1 (collegamento telematico) o 2 (discussione mediante trattazione scritta), dell'art. 27, citato decreto, senza escludere la seduta in presenza ove ritenesse sussistere adeguate condizioni sanitarie.

Il sistema normativo risultante mira a non inceppare la celebrazione del processo con discussione in pubblica udienza (e camerale di trattazione partecipata ex artt. 47, c. 1; 52, c. 2; 62-bis, c. 1; 65, c. 3-bis e 70, d.lgs. 546/1992), offrendo una “tripla” soluzione:

  1. discussione in pubblica udienza con presenza,
  2. telematica o
  3. c.d. documentale (con "decisione sulla base degli atti" in mancanza della succitata reiterata richiesta della P.U.).

La pubblica udienza emergenziale, c.d. documentale, di cui all'art. 27 c. 2, Decreto Ristori - celebrata dal 1 agosto in poi, è esposta a censure di nullità poiché la proroga dello stato d'emergenza dichiarata dal D.L. 105/2021 (punto 19 della tabella allegato A) è letteralmente rivolta solo al comma 1, primo periodo dell'art. 27, D.L. 137/2020 (collegamento telematico).

Allegato modello di decreto presidenziale per disporre la trattazione telematica delle cause fissate nell'O. del G. della seduta.