Work for equity: le partecipazioni in cambio di consulenza non sono tassabili
15 Novembre 2021
La partecipazione di una s.r.l. in una start up innovativa, a fronte di servizi professionali di consulenza (inquadrabile come work for equity) non concorre alla formazione della base imponibile e può quindi, considerarsi non tassabile. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 776, pubblicata il 10 novembre. Una s.r.l. ha fornito servizi di consulenza di comunicazione ad una start up innovativa, con la quale ha stipulato un accordo di work for equity ed ha ricevuto, come corrispettivo, della prestazione, una quota di partecipazione della start up di valore pari a quello del servizio fornito; sostiene che quanto ricevuto non debba concorrere alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 27, comma 4 d.l. n. 179 del 2012. L'Agenzia delle Entrate avalla tale interpretazione: le misure previste dal citato art. 27 sono finalizzate a favorire l'acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l'irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati. Già in una precedente Circolare (16/E/2014) si era affermato il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi, specificando che “tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari”, con la precisazione, però, che il regime fiscale di favore “non si estende alla successiva disposizione degli strumenti finanziari ricevuti”: saranno, quindi, tassabili le plusvalenze derivanti da successive cessioni di tali partecipazioni. |