La revoca giudiziale dell'amministratore legittima il condomino alla rivalsa delle spese legali nei confronti del condominio
12 Novembre 2021
Un condomino ha chiesto ed ottenuto la revoca giudiziale dell'amministratore, non avendo questi presentato i rendiconti. Il Tribunale ha espressamente stabilito che le spese del procedimento non potevano essere liquidate, dovendo rimanere a carico dei soggetti che le abbiano anticipate, proponendo il ricorso. Detto ciò, il condomino che ha agito può, però, lo stesso chiedere le spese legali al condominio?
In argomento si osserva che la legge è chiara nel dire che "In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato". Tale assunto trova conferma anche in giurisprudenza secondo cui in base a quanto disposto dall'art. 1129, comma 11, c.c., nell'ipotesi di gravi irregolarità poste in essere dall'amministratore, è possibile anche al singolo condomino di chiedere prima la convocazione dell'assemblea per far cessare le stesse e revocare il predetto; in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, è dato anche al singolo condomino di rivolgersi all'autorità giudiziaria e, in caso di accoglimento della domanda, per le spese legali il singolo condomino ricorrente ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio. Il diritto di rivalsa è, quindi, subordinato all'omessa decisione di revoca dell'assemblea, una volta che la stessa sia stata messa nelle condizioni di conoscere i fatti costituenti le gravi irregolarità compiute dall'amministratore (App. Taranto 24 febbraio 2020, n. 80). Secondo altra pronuncia, difatti, nel giudizio promosso da alcuni condomini per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto né ad autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo, trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste dagli articoli 1130 e 1131 c.c. e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale (Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955) In conclusione, alla luce di quanto esposto, a seguito del provvedimento di revoca dell'amministratore, il condomino ricorrente potrà rivolgersi al condominio per il rimborso delle spese legali. |