Responsabilità professionale del notaio per inosservanza degli obblighi accessori
15 Novembre 2021
Sussiste generalmente la responsabilità professionale del notaio in caso di inosservanza di obblighi accessori alla redazione di un atto giuridico. In particolare per il notaio, richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo che non vi sia stata espresso dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e quindi fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle preparatorie e successive necessarie perché siano assicurate la serietà e la certezza dell'atto giuridico da redigere ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti stipulanti.
Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità (Cass. n. 24733/2007, Cass., n. 21775/2020 e Cass. S.U., n. 13617/2012). La Corte di Cassazione sul punto aveva già precisato che "l'azione di responsabilità contrattuale nei contratti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, seconde le regale generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire con ragionevole certezza una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria obbligazione” (Cass. n. 3657/2013). |