L'autorizzazione al pagamento dei debiti pregressi nei confronti dei dipendenti

Daniele Portinaro
16 Novembre 2021

Il D.L. 118/2021, recentemente entrato in vigore, ha aggiunto un nuovo periodo all'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall., introducendo espressamente la facoltà del tribunale di autorizzare l'imprenditore al pagamento delle mensilità retributive maturate antecedentemente al deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo. La disposizione, volta a dissipare i dubbi circa la soddisfazione delle obbligazioni di natura retributiva pregresse rispetto al deposito della domanda, genera alcuni interrogativi.

Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, noto alla cronaca per la disciplina della soluzione negoziata della crisi d'impresa e per l'introduzione della nuova figura dell'esperto negoziatore, ha modificato la legge fallimentare, introducendo alcune significative novità anche in materia di concordato preventivo.

Precisamente, l'art. 20 D.L. 118/2021, rubricato «Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», ha aggiunto all'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall., che regola il pagamento dei debiti anteriori (rispetto al deposito della domanda) per prestazioni di beni e servizi, una disposizione dedicata esclusivamente alla corresponsione delle retribuzioni pregresse dei lavoratori dell'impresa in procedura. Questa disposizione consente al tribunale di autorizzare il «pagamento delle retribuzioni per le mensilità antecedenti (…) ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione».

L'intento del legislatore è chiaro ed emerge inequivocabilmente dalla lettura della relazione allegata al provvedimento normativo: dissipare i dubbi interpretativi sorti sul perimetro applicativo dell'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall., con particolare riguardo alla possibilità di sussumere le prestazioni dei lavoratori nel concetto di «prestazioni di servizi».

Come noto, tale questione si è posta di sovente nella prassi operativa.

La disposizione, tuttavia, in ragione della propria collocazione e della formulazione non così lineare, genera qualche interrogativo.

In primo luogo, il legislatore non indica se è necessaria o meno, ai fini dell'autorizzazione del tribunale al pagamento delle retribuzioni pregresse, l'attestazione di un professionista indipendente, indispensabile invece per l'autorizzazione al pagamento dei creditori antecedenti per prestazioni di beni o servizi, disposizione collocata nel medesimo comma.

Ebbene, l'assenza di una espressa previsione dell'attestazione parrebbe suggerire una risposta negativa al quesito.

A corroborare tale soluzione, peraltro, vi è la natura del tutto particolare delle prestazioni lavorative, non equiparabili a quelle «per servizi»: sembrerebbe potersi affermare, alla luce dei vincoli contrattuali cui sono sottoposti i lavoratori, che solo per le prestazioni di servizi in senso stretto si ponga una questione di essenzialità per la prosecuzione dell'attività di impresa (oggetto dell'attestazione del professionista).

E' evidente, infatti, che i fornitori, laddove non pagati per le prestazioni anteriori, potrebbero rifiutarsi di eseguire ulteriori prestazioni in favore dell'impresa in stato di crisi, così mettendone a repentaglio la continuità.

Inoltre, ad una prima lettura, parrebbe che la disposizione si possa riferire solamente alle procedure di concordato con continuità aziendale, anche se qualche interprete ha già fornito un'interpretazione estensiva dell'espressione «attività di cui è prevista la continuazione», assumendo che sia sufficiente (anche in ipotesi di concordato liquidatorio) che vi sia una commessa da ultimare ed il pagamento delle retribuzioni si ponga in termini di necessarietà rispetto alla conclusione della medesima ed all'incasso del corrispettivo.

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