Procedimento di adottabilità ed effetti della mancata audizione del genitore in primo grado

Redazione scientifica
17 Novembre 2021

La Corte di cassazione ha esaminato gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità e, più specificatamente, la sanabilità dell'omissione con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo.

La Corte di cassazione ha esaminato gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità del minore e, più specificatamente, la sanabilità dell'omissione con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo.

In proposito, la S.C. ha evidenziato che «la comparizione e audizione del genitore è scansione ineludibile e improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore» e che «la violazione di quest'obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio».

Pertanto «l'ammissibilità dell'intervento in appello del genitore non comparso in primo grado non può spiegare alcuna efficacia sanante» e qualora il giudice disponga in tal senso (come nel caso di specie la Corte d'appello), la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contradditorio nei confronti del genitore non comparso.

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