Regime delle preclusioni e garanzia del contraddittorio nel giudizio di opposizione allo stato passivo

17 Novembre 2021

Il giudizio di opposizione allo stato passivo, malgrado la sua natura impugnatoria, non è caratterizzato dalla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria propria della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato. Ed altrettanto è a dirsi, ovviamente, posto che il più contiene il meno, anche quanto alla specificazione di eccezioni già solo genericamente proposte. In queste ipotesi, e solo in relazione ai contenuti e ai termini dell'eccezione nuova o – come nella concreta fattispecie – di quella (originariamente generica e solo dopo) adeguatamente specificata, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle.
Massima

Il giudizio di opposizione allo stato passivo, malgrado la sua natura impugnatoria, non è caratterizzato dalla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria propria della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr. Cass. n. 21490 del 2020). Ed altrettanto è a dirsi, ovviamente, posto che il più contiene il meno, anche quanto alla specificazione di eccezioni già solo genericamente proposte. In queste ipotesi, e solo in relazione ai contenuti e ai termini dell'eccezione nuova o – come nella concreta fattispecie – di quella (originariamente generica e solo dopo) adeguatamente specificata, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (Cass. n. 22386 del 2019).

Il caso

La pronuncia in commento è stata emessa dalla Cassazione all'esito dell'impugnazione proposta da un avvocato avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione allo stato passivo da lui instaurata, in conseguenza del mancato riconoscimento, in sede di verifica del passivo fallimentare, di un credito da lui vantato in relazione a prestazioni di assistenza professionale rese a favore della società fallita e finalizzate all'accesso di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo in pendenza dell'istruttoria prefallimentare.

Dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nel provvedimento in esame si evince:

(i) che il Giudice Delegato aveva respinto la pretesa creditoria dell'instante, in conformità alla proposta del curatore, ravvisando un inadempimento del professionista all'incarico professionale ricevuto, e che solo nella memoria difensiva depositata nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo la curatela aveva precisato che tale inadempimento sarebbe consistito nella violazione, da parte dello stesso professionista, dei propri doveri di informazione, avviso e protezione della cliente, alla quale non aveva fornito tutte le informazioni necessarie al fine di consentirle di valutare i rischi insiti nell'iniziativa predetta”;

(ii) che a fronte di tale precisazione il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione di un termine istruttorio, che però gli era stato negato dal giudice dell'opposizione.

Ciò posto, la Suprema Corte, pur ritenendo che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio in base al quale il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente anche sub specie di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento”, ha tuttavia cassato con rinvio il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'ultimo motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente e in applicazione del principio enunciato nella massima sopra riportata, nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'istanza di assegnazione di un termine istruttorio formulata dallo stesso ricorrente.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Con il provvedimento in esame la Cassazione ha riaffermato il principio, ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo non preclude la formulazione, da parte della curatela, di eccezioni nuove rispetto a quelle sollevate nel procedimento di verifica del passivo, né, a fortiori, la specificazione delle eccezioni già sollevate dal curatore nel medesimo procedimento.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha precisato che da tale deroga al divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. - che trova giustificazione nella natura sommaria della cognizione propria del procedimento di verifica - discende la necessità, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, di concedere all'opponente un termine per le deduzioni istruttorie e le produzioni documentali che si rendano necessarie a seguito delle eccezioni nuove della curatela o, come nel caso di specie, della specificazione, da parte del Fallimento, delle eccezioni già sollevate in sede di verifica del passivo.

Osservazioni
La pronuncia in commento offre lo spunto per riepilogare brevemente alcune delle principali peculiarità, dal punto di vista processuale, dei procedimenti ex art. 99 l. fall., e in particolare del procedimento di opposizione allo stato passivo.Secondo l'opinione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza, detto procedimento ha natura di impugnazione, trattandosi di un giudizio avente per oggetto il riesame di una decisione emessa da altra autorità giudiziaria, richiesto da una parte soccombente, con caratteristiche di necessità (nel senso che, in mancanza, l'accertamento diviene irretrattabile”(così C. Trentini, L'opposizione allo stato passivo, sua natura impugnatoria e varie questioni processuali, in Fall., 2016, 5, 553).La natura impugnatoria del procedimento de quo, pur precludendo la possibilità di proporre domande nuove (e segnatamente domande riconvenzionali), non comporta però la sua assimilazione al giudizio di appello; in particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (al quale viene data continuità con la pronuncia in commento), nel giudizio di opposizione allo stato passivo non trova applicazione il divieto dei nova sancito, in tema di appello, dall'art. 345 c.p.c., il che implica la facoltà delle parti, nell'ambito del procedimento ex art. 99 l. fall. (i) di sollevare eccezioni processuali o di merito, anche non rilevabili d'ufficio, nuove e/o diverse rispetto a quelle formulate nella fase di verifica del passivo (in tal senso, si vedano, ex pluribus: Cass., 6 ottobre 2020, n. 21490; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3110; Cass., 12 dicembre 2012, n. 22765); (ii) di indicare nuovi mezzi di prova, non dedotti in sede di verifica, e di produrre nuovi documenti (cfr., tra le altre, Cass., 9 maggio 2013, n. 11026 e Cass., 11 settembre 2009, n. 19697). Tali deroghe alla disciplina codicistica in materia di impugnazioni si giustificano in ragione della sommarietà della cognizione propria del procedimento di verifica del passivo, nell'ambito del quale non sono esplicitamente previste decadenze o preclusioni in ordine alla formulazione di eccezioni e alle produzioni documentali; è stato inoltre evidenziato che quest'ultimo procedimento non prevede la necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico (cfr. Cass., 17 febbraio 2015, n. 3110, cit.), sicché l'eventuale applicazione del divieto di ius novorum nell'ambito del successivo giudizio di opposizione allo stato passivo comporterebbe una sostanziale limitazione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (si veda, sul punto, F. Commisso, La possibilità per il curatore di sollevare eccezioni nuove nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in Fall., 2015, 8-9, 948, nota a Cass., 17 febbraio 2015, n. 3110). L'ammissibilità delle nuove deduzioni istruttorie e delle nuove produzioni documentali trova poi fondamento nel disposto di cui all'art. 99, comma 7, l. fall., che, prescrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio” e della “indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti”, senza ulteriori specificazioni; previsione, quest'ultima, che risulterebbe priva di ragion d'essere se fosse preclusa la deduzione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti.

Per altro verso, il giudizio di opposizione allo stato passivo, come disciplinato a seguito della riforma introdotta con il d. lgs. n. 5/2006 e perfezionata con il successivo d. lgs. n. 169/2007, è caratterizzato da un regime delle preclusioni piuttosto rigido, diretto ad assicurare una maggiore concentrazione e speditezza del procedimento rispetto a quello delineato dalla disciplina previgente. In particolare, le preclusioni istruttorie sono sancite, per la parte opponente, dall'art. 99, comma 2, n. 4 l. fall., il quale impone al ricorrente, a pena di decadenza, di formulare già nel ricorso introduttivo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di indicare specificamente, nel medesimo ricorso, i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti. In altri termini, sulla base della disciplina sopra richiamata, il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione allo stato passivo costituisce il termine ultimo a disposizione del ricorrente per fornire la prova dell'esistenza, dell'entità e del rango del credito insinuato (in tal senso, si vedano, tra le altre: Cass., 13 settembre 2017, n. 21201; Cass., 4 agosto 2017, n. 19610; Cass., 21 luglio 2016, n. 15037).

Sennonché, questa previsione mal si concilia con la facoltà del curatore di svolgere, al momento della sua costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, eccezioni e, più in generale, deduzioni mai formulate nel corso del procedimento di verifica del passivo, posto che l'esercizio di tale facoltà da parte della curatela aprirebbe la strada a possibili violazioni del principio del contraddittorio e, in particolare, menomerebbe gravemente il diritto di difesa dell'opponente, poiché in virtù del disposto dell'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., esso non avrebbe alcuna possibilità di un'efficace replica avverso ai nova” (F. Commisso, op. cit.). Il problema è stato ben presto avvertito dalla giurisprudenza, la quale ha opportunamente ovviato all'inconveniente affermando la necessità, in presenza di eccezioni nuove della parte resistente, di assicurare il diritto del ricorrente di replicare a tali eccezioni ed eventualmente di articolare nuove prove, poiché in tale situazione non sarebbe più operante per la parte impugnante la preclusione derivante dalla l. fall., art. 99 cpv., n. 4, (…) rimanendo affidato al giudice dell'opposizione il compito di garantire il diritto di difesa del ricorrente, nelle forma compatibili con il rito camerale (Cass., 18 maggio 2012, n. 7918). Il medesimo principio è stato poi ribadito in successive pronunce sia di legittimità che di merito, tra cui si segnalano:

- Trib. Arezzo 10 marzo 2014, che, a fronte di una nuova eccezione sollevata dal curatore costituendosi nel giudizio ex art. 99 l. fall. e non precedentemente formulata nella fase sommaria, ha ammesso la produzione di un nuovo documento, rilevante a fondare la contro-eccezione dell'opponente;

- Cass. 6 settembre 2019, n. 22386, in cui è stato affermato che, qualora il curatore introduca in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo eccezioni nuove, che non siano state già formulate, cioè, in sede di verifica, “il necessario rispetto del principio cardine del contraddittorio esige che sia concesso termine per l'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria che stimi idonea a supportarle”; principio, quest'ultimo, ribadito dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento.

Ciò posto, l'elemento di novità di quest'ultima pronuncia, rispetto ai precedenti sopra menzionati, sembra essere costituito dalla precisazione secondo cui l'esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte ricorrente sorge non solo a fronte di eccezioni del tutto nuove sollevate dalla curatela, ma anche in presenza di “specificazioni”, da parte del Fallimento, di eccezioni formulate solo genericamente nella fase di verifica.

Il principio appare senz'altro condivisibile, a condizione, naturalmente, che (i) l'eccezione oggetto di “specificazione” fosse stata formulata, in sede di verifica del passivo, in termini talmente generici da non consentire al ricorrente di prendere adeguatamente posizione sulla stessa già nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione (ii) il medesimo principio non venga inteso come un “viatico” per superare il regime delle preclusioni sancito dall'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.; a tal fine, il giudice dell'opposizione sarà dunque chiamato a vigilare affinché il termine istruttorio concesso al ricorrente venga da questo effettivamente utilizzato al solo scopo di replicare alle nuove eccezioni o “specificazioni” formulate dalla curatela e non come strumento per aggirare le decadenze in cui lo stesso ricorrente sia già incorso.

A quest'ultimo proposito, la Cassazione ha opportunamente precisato, nella pronuncia qui in esame, che il diritto dell'opponente al pieno svolgimento del contraddittorio trova non solo la sua ragione d'essere, ma pure il suo limite nella novità della eccezione e/o della specificazione di quella solo genericamente formulata nella fase precedente che è stata sollevata/specificata dal curatore. È solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione proposta o specificata in sede di memoria di costituzione, dunque, che si giustifica la necessaria concessione di un termine a difesa. Allargare (anche) ad altro l'orizzonte della difesa così concessa significherebbe, in realtà, eliminare dal tessuto normativo vigente la preclusione disposta nell'art. 99 L. Fall., comma 2, n. 4”.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva, i precedenti giurisprudenziali più rilevanti sono stati citati nel corpo del commento.

In dottrina, si segnalano, in aggiunta ai contributi menzionati nel commento: F. De Vita, Termini preclusivi, oggetto e limiti delle impugnazioni dello stato passivo, in Fall., 2018, 8-9, 1041; M. Montanari, Regime dei nova e testimonianza dei creditori nel giudizio di opposizione al passivo – ulteriori svolgimenti della riflessione del giudice di legittimità in tema di opposizione allo stato passivo, in Fall., 2012, 11, 1323; L. De Simone, La delimitazione dei poteri e doveri di creditore e curatore nell'accertamento del passivo – oneri delle parti e preclusioni nell'accertamento del passivo, in Fall., 2012, 10, 1201; P. Celentano, Opposizione a stato passivo, produzioni documentali e deduzioni probatorie – I nova nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in Fall., 2011, 1, 55.

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