Compensi professionali spettanti al medico legale per la CTP prestata in favore del danneggiato
17 Novembre 2021
Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 13 febbraio 2021, si è pronunciato in una causa relativo al pagamento di compensi professionali maturati dal medico legale di parte per l'attività di consulenza prestata in favore di un soggetto rimasto danneggiato in un sinistro stradale.
Il Tribunale, ha chiarito che le previsioni che concernono l'attività di avvocati, commercialisti, notai e professionisti dell'area tecnica non sono trasferibili nel settore della medicina legale, per cui, alla luce del disposto di cui all'art. 2233, comma 1, c.c., al fine di quantificare il compenso dovuto per l'opera di assistenza medico legale, quale consulente tecnico di parte, occorre il parere del competente ordine professionale. Ha precisato il Tribunale che medico legale ricorrente, a sostegno della sua pretesa, ha prodotto il tariffario SISMLA 2017, documento con cui, il Consiglio Direttivo Nazionale degli Specialisti in medicina legale, al termine di una revisione conoscitiva delle tariffe medie professionali applicate sul territorio Nazionale dai medici legali, ha approvato l'aggiornamento tariffario per le prestazioni specialistiche medico-legali con lo scopo di fornire ai professionisti e ai cittadini un orientamento sul valore economico da attribuire a ciascuna specifica prestazione medico-legale. Tenuto anche conto parere di congruità rilasciato dall'OMCeOMI (Ordine Medici chirurghi e Odontoiatri) rispetto alla parcella sottoposta dal consulente. Tenuto conto di questo, è stata riconosciuta integralmente al medico legale la richiesta cifra di € 5.000,00. |