La fusione come fenomeno estintivo-successorio

Federico Piccione
18 Novembre 2021

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, essendo facoltà della società incorporante spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano.
Massima

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, essendo facoltà della società incorporante spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano.

Il caso

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (la sentenza è stata finora pubblicata in Mass. Giust. Civ., 2021, in Guida dir., 2021, 39 e in Dir. e gius., 2 agosto 2021, con nota di P. Di Michele, L'intervento della società incorporante annienta la nullità del processo azionato dall'incorporata priva di legittimazione processuale attiva), si sono pronunciate in merito ad una domanda di simulazione proposta da una società che, anteriormente all'instaurazione di tale giudizio, era stata fusa per incorporazione in un'altra società.

Di seguito una breve ricostruzione fattuale della fattispecie in esame: in data 23 luglio 2004, una S.r.l. (la "Società Incorporata") veniva fusa per incorporazione in altra S.r.l. (la "Società Incorporante") (la "Fusione"); con atto di citazione notificato il 18 marzo 2008, la Società Incorporata chiedeva l'accertamento della simulazione - o, in subordine, la revoca ex art. 2901 c.c. - di due contratti di compravendita, aventi ad oggetto il medesimo immobile; i convenuti eccepivano l'inesistenza - o, in subordine, la nullità - dell'atto di citazione, in quanto la Società Incorporata era da considerarsi estinta a seguito della Fusione; le argomentazioni dei convenuti venivano disattese sia in primo che in secondo grado. In particolare, la Corte d'Appello di Cagliari riteneva che l'atto di citazione fosse valido ed efficace, dal momento che: (i) il procedimento di fusione comporta una mera vicenda evolutivo-modificativa della società incorporata, che conserva la propria identità, seppur dotata di un diverso assetto organizzativo; e (ii) in ogni caso, la Società Incorporante si era costituita in giudizio, con conseguente efficacia sanante degli atti compiuti dal falsus procurator.

Le questioni giuridiche

Chiamate a pronunciarsi sul ricorso proposto dai soccombenti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso posizione in merito alla natura e agli effetti giuridici del procedimento di fusione, offrendo lo spunto per ripercorrere il relativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che - in assenza di un'esplicita indicazione normativa sul tema - ha classificato il procedimento di fusione talvolta come vicenda evolutivo-modificativa, talaltra come vicenda estintivo-successoria.

Osservazioni

La natura giuridica e gli effetti della fusione ante riforma del diritto societario.

Prima della riforma del diritto societario del 2003, gli effetti giuridici della fusione erano disciplinati, nel periodo 1942-1991 dall'art. 2504, c. 4, c.c. e, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 (attuativo delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni), dall'art. 2504-bis, comma 1, c.c. (nella previgente formulazione).

Entrambe le disposizioni citate prevedevano che la società incorporante o quella risultante dalla fusione assumesse i diritti e gli obblighi delle "società estinte".

(a) La fusione come vicenda estintivo-successoria.

Tale dato letterale aveva spinto la giurisprudenza e la dottrina a qualificare la fusione in termini di vicenda estintivo-successoria, determinante l'estinzione della società incorporata (o di tutte le società fuse) e la successione della società incorporante (o della società risultante dalla fusione) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società estinte (sul tema: (a) nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 5 febbraio 2015, n. 2063, in Rep. Foro It., 2015, 24; Cass., SS.UU., 28 dicembre 2007, n. 27183, in Foro It., 2008, I, 2920; Cass., 16 febbraio 2007, n. 3695, in Giust. Civ., 2008, I, 2261; Cass., 25 gennaio 2006, n. 1413, in Giust. Civ. Mass., 2005, 7/8; Cass., 6 maggio 2005, n. 9432, in Giust. Civ. Mass., 2005, 6; Cass., 25 novembre 2004, n. 22236, in Giur. It., 2005, I, 1183; Cass., 9 settembre 2004, n. 18176, in Giur. It., 2005, I, 318; Cass., 7 gennaio 2004, n. 50, in Soc., 2004, 854; Cass., 17 novembre 2003, n. 17402, in Rep. Foro It., 2003; Cass., 22 agosto 2003, n. 12350, in Rep. Foro It., 2003; Cass., 3 luglio 2003, n. 10502, in Rep. Foro It.; Cass., 11 aprile 2003, n. 5716, in Fall., 2004, 868; Cass., 2 agosto 2001, n. 10595, in Soc., 2001, 1450; Cass., 3 novembre 2000, n. 14383, in Rep. Foro It., 2000; Cass., 26 luglio 2000, n. 9796, in Foro It., 2001, I, 1286; Cass., 10 agosto 1999, n. 8572, in Rep. Foro It., 1999; Cass., 22 giugno 1999, n. 6298, in Foro It., 2000, I, 379; Cass., 21 maggio 1998, n. 5065, in Mass. Giur. It., 1998, 550; Cass., 9 aprile 1998, n. 3694, in Foro It., 1998, I, 2909; Cass., 22 settembre 1997, n. 9349, in Giust. Civ. Mass., 1997, 12; Cass., 27 agosto 1997, n. 8100, in Mass. Giur. It., 1997, 812; Cass., 14 gennaio 1997, in Mass. Giur. It., 1997, 30; Cass., 21 agosto 1996, n. 7704, in Mass. Giur. It., 1996, 669; Cass., 26 luglio 1996, n. 6757, in Mass. Giur. It., 1996, 613; Cass., 19 giugno 1996, n. 5679, in Giur. Comm., 1997, II, 371; Cass., 24 febbraio 1995, n. 2115, in Mass. Giur. It., 1995, 279; Cass., 27 gennaio 1994, n. 833, in Giur. Comm., 1996, II, 470; Cass., 5 luglio 1993, n. 7321, in Banca borsa tit. cred., 1994, II, 503; Cass., 9 dicembre 1992, n. 13015, in Mass. Giur. It., 1992, 1180; Cass., 13 ottobre 1992, n. 11174, in Mass. Giur. It., 1992, 940; Cass., 18 giugno 1992, n. 7484, in Mass. Giur. It., 1992, 658; Cass., 11 febbraio 1992, n. 1528, in Soc., 1992, 790; Cass., 6 marzo 1987, n. 2381, in Giust. Civ. Mass., 1987, 3; (b) nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Novara, 21 gennaio 2005, in Giur. It., 2005, I, 1184; Trib. Mantova, 28 aprile 2004, in ilcaso.it; Trib. Mantova, 18 giugno 2003, in ilcaso.it; Trib. Perugia, 18 marzo 2000, in Rep. Foro It., 2001; Trib. Milano, 13 aprile 1987, in Soc., 1987, 829; Trib. Bologna, 13 gennaio 1987, in Dir. fall., 1988, II, 531; (c) in dottrina, cfr. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali di diritto civile, Napoli, 1986, 95; G. Cabras, Trasformazione e fusione, in Giur. Comm., 1976, I, 133; A. Frè, Sul diritto di recesso, in Riv. dir. comm., 1967, I, 34; A. Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1964, 516; P. Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, 459; L. Mossa, Trattato del nuovo diritto commerciale, Padova, 1957, 586; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1954, 558; G. Valeri, Manuale di diritto commerciale, Castellaccio, 1945, 110; B. Visentini, La fusione fra società, Roma, 1942, 37; G. Ferri, La fusione delle società commerciali, Roma, 1936, 220).

Muovendo da tale principio, la giurisprudenza ha quindi attinto dalle previsioni in tema di successione universale mortis causa la disciplina delle implicazioni sostanziali e processuali del procedimento di fusione in tema, ad esempio, di:

  • azione di responsabilità verso gli amministratori dell'incorporata (esercitabile dai competenti organi sociali dell'incorporante, e non da quelli dell'incorporata) (sul tema, cfr. Trib. Milano, 10 febbraio 2000, in Foro pad., 2000, I, 78);
  • successione dell'incorporante nelle situazioni di scienza giuridicamente rilevanti (e.g. conoscenza dello stato di insolvenza di un soggetto, poi dichiarato fallito, autore di un pagamento nel c.d. periodo sospetto) (sul tema, cfr. Cass., 11 aprile 2003, n. 5716, cit.);
  • azione revocatoria fallimentare contro gli atti solutori compiuti, prima dell'incorporazione, dalla società incorporata (esercitabile dal curatore fallimentare dell'incorporante) (sul tema, cfr. Cass., 26 luglio 2000, n. 9796, cit.; Trib. Mantova, 25 febbraio 2004, in Fall., 2004, 1403);
  • nullità dell'atto di citazione e dell'atto di appello notificati nei confronti dell'incorporata, in quanto soggetto non più giuridicamente esistente (sul tema, cfr. Cass., 23 marzo 2001, n. 4180, in Rep. Foro It., 2001, voce Società, 975);
  • interruzione del processo nel quale sia parte la società incorporata, previa dichiarazione da parte del relativo procuratore ex artt. 299 e 300 c.p.c. (sul tema, cfr. Cass., 21 agosto 1996, n. 7704, cit.).

(b) La fusione come vicenda evolutivo-modificativa.

A partire dagli anni Sessanta, però, la tesi che inquadrava la fusione come vicenda estintivo-successoria ha cominciato a cedere il passo ad un diverso approccio interpretativo, che qualificava la fusione in termini di vicenda evolutivo-modificativa. Secondo tale orientamento, il reale fondamento della fusione doveva rintracciarsi in una reciproca modificazione statutaria delle società coinvolte nell'operazione, modificazione alla quale sarebbe conseguita la "coincidenza oggettiva" dei relativi statuti e, quindi, "l'imputazione di tutti i rapporti ad un unico ente e l'inutilità di distinti centri di imputazione" (sul tema: (a) nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599, in Foro It., 2001, I, 1932; Cass., 25 ottobre 1977, n. 4565, in Giur. Comm., 1978, II, 352; (b) nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 3 giugno 1994, in Foro Nap., 1995, 154; Trib. Napoli, 5 dicembre 1989, in Soc., 1990, 939; Trib. Napoli, 17 luglio 1989, in Soc., 1990, 356; (c) in dottrina, cfr. F. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 2001, 421; F. Ferrara jr - F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, 819; F. Galgano, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2001, 439; G. Di Giovine, Fusione. La natura giuridica e l'ambito di applicazione, in G. Schiano di Pepe (a cura di), Trattato teorico pratico delle società. Trasformazione, fusione, scissione, opa, società quotate, Milano, 1999, 124; A. Cerrai, Trasformazione, fusione e scissione, in AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, 1993, 589; C. Silvetti, Trasformazione e fusione di società, in Noviss. Dig. It., Torino, 1973, XIX, 543; D. Corapi, Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971, 306; E. Simonetto, Della trasformazione e della fusione, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, 81; C. Santagata, La fusione fra società, Napoli, 1964, 181).

I sostenitori di tale tesi si focalizzavano in particolare sul profilo funzionale della fusione, strumento volto non tanto alla cessazione dell'attività sociale, quanto piuttosto "alla prosecuzione, irrobustita e rafforzata, delle imprese preesistenti e dei vincoli sociali che ne sono alla base" (sul tema, cfr. G. Cottino, Diritto commerciale. Le società e le altre associazioni economiche, Padova, 1994, 753) mediante la reductio ad unitatem dei patrimoni, delle strutture organizzative e delle compagini sociali delle società partecipanti alla fusione, la cui attività è proseguita dalla società incorporante (o da quella risultante dalla fusione) (sul tema, cfr. G. Tantini, Trasformazione e fusione di società, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 1994, 283, secondo il quale la fusione per incorporazione darebbe luogo ad un "fenomeno di docking, di aggancio tra i due gruppi (e tra i due patrimoni) cui le società pervengono attraverso (autonome e reciproche) modifiche statutarie, di cui le deliberazioni rappresentano un atto preparatorio, e l'atto di fusione il momento finale e conclusivo").

In altri termini, la fusione si risolverebbe in una vicenda modificativa degli originari contratti sociali delle società coinvolte, attraverso la quale i primi andrebbero ad unificarsi nel medesimo contratto, e le seconde proseguirebbero l'attività economica in forma unitaria (sul tema, cfr. C. Santagata, Lineamenti generali dell'istituto della fusione: natura giuridica e procedimento, in AA.VV., Fusioni e scissioni di società. Profili civili e fiscali, Milano, 1993, 15).

La natura giuridica e gli effetti della fusione post riforma del diritto societario.

La novella legislativa del 2003 è intervenuta sul comma 1 dell'art. 2504-bis c.c., sostituendo - per quanto rileva ai fini del presente contributo - la locuzione "società estinte" con "società partecipanti alla fusione".

Tale modifica codicistica è stata generalmente accolta e valutata come segno inequivocabile dell'adesione normativa alla teoria evolutivo-modificativa (sul tema: (a) nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 24 maggio 2019, n. 14177, in Giust. Civ. Mass., 2019; Cass., 16 settembre 2016, n. 18188, in Riv. dott. comm., 2017, 1, 101; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376, in Giust. Civ. Mass., 2016; Cass., 18 novembre 2014, n. 24498, in Foro It., 2015, 5, I, 1680; Cass., 11 aprile 2014, n. 8600, in Guida dir., 2014, 23, 92; Cass., 11 dicembre 2013, n. 27762, in Rep. Foro It., 2013, 841; Cass., 22 agosto 2007, n. 17855, in Rep. Foro. It., 2006, 913; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22489, in Rep. Foro It., 2007, 293; (b) nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Parma, 13 aprile 2016; Trib. Roma, 30 marzo 2016; Trib. Milano, 3 marzo 2015, in Guida dir., 2015, 36, 73; Trib. Mantova, 30 maggio 2012, in Riv. crit. dir. lav., 2012, 3, 749; Trib. Roma, 7 luglio 2011, in Giur. Comm., 2013, II, 274; Trib. Milano, 17 ottobre 2008, in Riv. dir. soc., 2009, 551; (c) in dottrina, cfr. E. Civerra, Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, Milano, 2008, 359; L.A. Bianchi - M. Di Sarli, Commento all'art. 2504-bis c.c., in G. Alpa - V. Mariconda (a cura di), Codice civile commentato, Milano, 2005, 1900; F. Magliulo, La fusione delle società, Milano, 2005, 15-16; B. Quatraro - G. Quatraro, La fusione e la scissione, in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali, Torino, 2005, 164; M. Tamburini, Commento all'art. 2504-bis, in A. Maffei Alberti (diretto da), Commentario breve al diritto delle società, Padova, 2005, 2558; I. Capelli, Fusione e scissione, in AA.VV., La riforma delle società. Aspetti applicativi, Torino, 2004, 537; F. Guerrera, Trasformazione, fusione e scissione, in N. Abriani (a cura di), Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2004, 407; C. Santagata, Le fusioni, in G.E. Colombo - G.B. Portale (diretto da), Trattato delle società per azioni, Torino, 2004, 41; (d) nella prassi notarile, cfr. N. Atlante, La fusione, in Consiglio Nazionale del Notariato. Studi e materiali, Milano, 2004, 481; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.A.21, Ammissibilità della fusione "propria" a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, 9/06; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società, 9/06. Parte della giurisprudenza, tuttavia, ritiene che le fusioni perfezionatesi ante riforma del diritto societario mantengano il proprio carattere estintivo-successorio: sul tema, cfr. Cass., 20 settembre 2010, n. 19847, in Mass. Foro It., 2010, 879; Cass., SS.UU., 17 settembre 2010, n. 19698; Cass., SS.UU., 14 settembre 2010, n. 19509, in Foro It., 2011, I, 472; Cass., 22 marzo 2010, n. 6845, in Orient. giur. lav., 2010, I, 507): secondo i sostenitori della tesi in questione, infatti, il legislatore, superando il proprio agnosticismo sul tema, avrebbe preso apertamente posizione circa la natura giuridica e gli effetti della fusione, confermando come "la fusione non sia diretta alla definizione dei rapporti sociali, né al relativo trasferimento, quanto piuttosto alla prosecuzione degli stessi, senza lo iato di una fattispecie estintiva" (così F.M. Dimundo, sub art. 2504-bis, in P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle società. Trasformazione - Fusione - Scissione, Milano, 2008, 830).

La concezione della fusione come vicenda evolutivo-modificativa è stata avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 2637 dell'8 febbraio 2006, hanno affermato che, attraverso la riformulazione dell'art. 2504-bis, c. 1,c.c., "il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società (…) non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione" (così Cass., SS. UU., 8 febbraio 2006, n. 2637, in Giur. Comm., 2007, 4, II, 787. In senso conforme, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 4 febbraio 2005, in Banca borsa tit. cred., 2006, II, 228; Trib. Milano, 3 dicembre 2004, inedita).

Tuttavia, non è mancato chi ha osservato che "l'intervenuta eliminazione, nel novellato art. 2504-bis, di ogni riferimento alle 'società estinte' non è circostanza che merita di essere sopravvalutata sul piano esegetico, stante la nota assenza di vincolatività del lessico legislativo per l'interprete" (così F.M. Dimundo, cit., 835); il tema della natura e degli effetti della fusione, quindi, va esaminato facendo "una valutazione complessiva del microsistema della fusione" (così G.B. Portale, La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato, in Europa e dir. priv., 2004, 117).

Tale valutazione porta a qualificare la fusione come l'espressione di una "conciliazione normativa fra continuità ed estinzione" (così G.F. Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, 2014, 656), nella quale convivono aspetti di carattere evolutivo-modificativo (che attengono alla società come insieme di rapporti giuridici) e aspetti di carattere modificativo-estintivo (che attengono alla società come ente giuridico).

Se si guarda alla società come ente giuridico, infatti, "risponde ad un'esigenza logica, prima ancora che giuridica, riconoscere necessariamente che, una volta esauritosi il procedimento di fusione, in luogo della preesistente pluralità di società si riscontra, nella realtà effettuale, un unico soggetto (…) nel quale le società fuse o incorporate si sono unificate, perdendo così la loro originaria individualità e cessando di essere autonomi centri d'imputazione dei rispettivi rapporti aziendali" (così F.M. Dimundo, cit., 838).

Se si guarda alla società come insieme di rapporti giuridici, invece, "pare ragionevole ritenere che la fusione operi come vicenda modificativa, perché i diritti e gli obblighi facenti capo alle società preesistenti non vengono a cessare, ma sono assunti (…) dalla società incorporante o risultante dalla fusione" (così F.M. Dimundo, cit., 839). Per i creditori e i soci delle società fuse o incorporate, la fusione comporta la continuazione del contratto sociale, seppur all'interno di una diversa struttura organizzativa: i primi possono far valere le proprie ragioni creditorie verso l'incorporante (o verso la società risultante dalla fusione), mentre i secondi divengono soci di quest'ultima sulla base del conferimento originariamente effettuato e nella proporzione risultante dall'applicazione del rapporto di cambio di volta in volta determinato (ove ne ricorrano i presupposti).

Conclusioni

Nel prendere posizione sul tema sottoposto al loro esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preliminarmente operato una ricostruzione del sistema di diritto positivo, affermando quanto segue.

Nel contesto dell'ordinamento interno, qualificare la fusione come vicenda evolutivo-modificativa sarebbe distonico rispetto:

(i) all'art. 2504-bis, c. 1, c.c.. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la prosecuzione in capo all'incorporante (o alla società risultante dalla fusione) dei rapporti sostanziali e processuali di titolarità dell'incorporata (o della società fusa) sarebbe "in piena coerenza (…) con le varie forme di successione di un soggetto ad un altro come controparte contrattuale o nel singolo rapporto obbligatorio; mentre la prosecuzione dei rapporti processuali è disposizione del tutto coincidente con quella dell'art. 110 c.p.c., il quale (…) presuppone (…) l'estinzione della parte originaria del processo" (così Cass., SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21970, cit., § 2.3.1);

(ii) all'art. 2495, c. 2, c.c. il quale, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, riconosce alla cancellazione della società dal competente Registro delle Imprese efficacia costitutiva dell'estinzione della medesima società. Secondo le Sezioni Unite, ipotizzare che - nonostante tale cancellazione - la società incorporata (o quella fusa) rimanga in vita si risolverebbe in "un'eccezione (…) radicale, (…) non sorretta da nessun altro elemento di sistema" (così Cass., SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21970, cit., § 2.3.3);

(iii) all'art. 2504, c. 3, c.c., il quale, prevedendo che "il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione", confermerebbe che "il definitivo ente societario - sia quello preesistente in tal modo riorganizzato, sia il soggetto nuovo - non possa convivere con la perdurante personalità giuridica ed autonoma soggettività delle società fuse o incorporate, le quali debbono quindi, come struttura formale, estinguersi prima" (così Cass., SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21970, cit., § 2.3.4).

Nel contesto dell'ordinamento dell'Unione Europea, la qualificazione della fusione come vicenda estintivo-successoria risulta confermata:

(i) dalla direttiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Fusioni delle società di capitali), a mente della quale: (A) "la fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti: (…) la società incorporata si estingue" (art. 19, c. 1); (B) "le espressioni 'società partecipanti alla fusione' o 'società incorporata' indicano le società che si estinguono" (art. 23, c. 1);

(ii) dalla direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Fusioni transfrontaliere delle società di capitali), a mente della quale, nella fusione per incorporazione, "la società incorporata si estingue" e, nella fusione propria, "le società che partecipano alla fusione si estinguono" (art. 14, c. 1-2);

(iii) dalla direttiva 2017/1132/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Aspetti di diritto societario), che, agli artt. 105, 109 e 131, ha ribadito i principi affermati dalla direttiva 2005/56/CE (così Cass., SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21970, cit., § 2.3.7).

A valle di tale ricostruzione, le Sezioni Unite proseguono nella propria argomentazione, esaminando gli aspetti sostanziali e quelli processuali del procedimento di fusione, nel tentativo di stabilire una coerenza fra gli stessi.

Per quel che concerne gli aspetti sostanziali, il procedimento di fusione:

(i) essendo caratterizzato da una vicenda traslativa delle posizioni giuridiche soggettive dell'incorporata, comporta l'estinzione di quest'ultima, dal momento che "se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica" (cfr. Cass., SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21970, cit., § 2.4, secondo cui "cessano, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via; in una parola, la primigenia organizzazione si dissolve e nessuna situazione soggettiva residua");

(ii) realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa, producendo l'effetto della sostituzione dell'incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali facenti capo all'incorporata.

Per quel che concerne gli aspetti processuali, il procedimento di fusione:

(i) determina la caducazione della legittimazione attiva e di quella passiva dell'incorporata, traslate in capo all'incorporante;

(ii) esclude che la società incorporata possa intraprendere un giudizio, dal momento che i diritti sostanziali azionabili processualmente sono stati trasferiti a favore della società incorporante. Laddove l'incorporata agisca in giudizio per far valere un diritto ormai acquisito dall'incorporante, quest'ultima può intervenire ex art. 105 c.p.c., dal momento che tale facoltà è indipendente dalla legittimazione attiva della parte attrice (ciò in quanto "il rapporto processuale che si costituisce mediante l'intervento della parte legittimata a far valere la pretesa avanzata in giudizio da un soggetto carente della legittimazione attiva non dipende dalla sorte dell'originario rapporto costituito dall'attore, poiché il vero legittimato rispetto all'oggetto della lite, della quale è parte il non legittimato, ha una posizione sostanziale autonoma, con la conseguenza che la sorte del rapporto processuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata a quella dell'originario rapporto su cui si è innestato" (cfr. Cass., 26 marzo 2010, n. 7300, in Giust. Civ. Mass., 2010, 3, 430; Cass., 24 dicembre 1993, n. 12777, in Giur. Imp., 1994, 99; Cass., 13 dicembre 1990, n. 11828, in Giust. Civ. Mass., 1990, 12).

Applicando i principi di diritto sopra esposti, le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, correggendo tuttavia la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, tenuto conto del fatto che: (i) al momento dell'instaurazione del giudizio, la Società Incorporata si era fusa per incorporazione nella Società Incorporante, con contestuale cancellazione dal competente Registro delle Imprese e relativa estinzione; e (ii) l'intervento della Società Incorporante nel giudizio avviato dalla Società Incorporata è avvenuto quale intervento volontario del legittimato attivo ex art. 105 c.p.c., e non in via di ratifica degli atti compiti dal falsus procurator.

Occorrerà attendere le prossime pronunce di legittimità e di merito (nonché le prossime elaborazioni dottrinali) per capire se vi sarà una cristallizzazione della qualificazione della natura e degli effetti giuridici della fusione in termini di vicenda estintivo-successoria o se, invece, verrà data nuovamente prevalenza alla testi modificativo-evolutiva, in un dibattito che, in tal caso, potrebbe trovare un approdo definitivo solo tramite un intervento normativo ad hoc.

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