Recesso del socio e determinazione del valore della quota da parte di un terzo arbitratore

La Redazione
19 Novembre 2021

In caso di recesso del socio da s.r.l. con attribuzione ad arbitro della stima del valore della partecipazione al fine della liquidazione della quota, tale determinazione è immediatamente vincolante per le parti ed è suscettibile di impugnazione esclusivamente laddove manifestamente iniqua e/o erronea.

In caso di recesso del socio da s.r.l. con attribuzione ad arbitro della stima del valore della partecipazione al fine della liquidazione della quota, ex art. 2473 c.c., tale determinazione è immediatamente vincolante per le parti ed è suscettibile di impugnazione esclusivamente laddove manifestamente iniqua e/o erronea. A tal fine, poiché l'esperto non procede in base all'equità ma è vincolato al criterio legale del valore di mercato, il parametro di riferimento non può essere costituito da quello di cui all'art. 1448 c.c. (che funge da limite al giudizio di equità), ma deve aversi riguardo ad un errore o iniquità che emerga dagli atti e che sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico scientifici rientranti nell'ambito di conoscenza specifico dell'esperto.

La valutazione di 'erroneità' o meno della determinazione dell'esperto, trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell'art. 2437 ter c.c. volti ad una valorizzazione in sostanza adeguata ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare "l'equo apprezzamento" predicato dall'art. 1349 c.c., dovrà essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all'operato dell'esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza.

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