Frodi e superbonus: la stretta del governo sui bonus edilizi

Maurizio Tarantino
21 Novembre 2021

Il c.d. Decreto Controlli si applica a tutte le situazioni in cui il contribuente decide di accedere ai meccanismi di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo (ossia, sconto in fattura) previsti dall'art. 121 del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nonché nel caso in cui intenda accedere alla detrazione fiscale. Il legislatore ha, infatti, inteso estendere a tutti i benefici fiscali le medesime regole introdotte con il Superbonus in termini di controlli, verifiche e rispetto dei massimali di spesa.
Il quadro normativo

Al fine di comprendere le novità introdotte dal d.l. n. 157/2021 (c.d. Decreto Controlli), è necessario esaminare alcuni aspetti della disciplina della gestione sulle spese coperte dai benefici fiscali.

Il Superbonus- artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 con modifiche e successive integrazioni - incentiva gli interventi di riqualificazione energetica e sismica di edifici residenziali, prevede un'aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 31 dicembre 2022 e 30 giugno 2023 per specifiche casistiche), da dividere in 5 anni, nel limite massimo di predefiniti valori di detrazione variabili in funzione della grandezza dell'edificio e della tipologia di intervento (salvo eventuali successive proroghe).

Come riportato dalla pagina istituzionale del MISE, sono ammessi alla misura gli edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché gli spogliatoi di società sportive i soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche gli interventi ritenuti prioritari (trainanti) e secondari (trainati), quest'ultimi solo se realizzati congiuntamente con i primi.

Gli interventi energetici trainanti sono quelli di isolamento termico di superfici opache oltre il 25% della superficie disperdente, con materiali sostenibili, e di sostituzione degli impianti di climatizzazione; quelli trainati sono invece relativi all'installazione di sistemi building automation, infissi, schermature solari, scaldacqua a pompa di calore, eliminazione delle barriere architettoniche, impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Sono, invece, esclusi dalla misura le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non aperte al pubblico.

Il beneficiario della detrazione ha la possibilità di accedere direttamente alla detrazione, pagando quindi l'intero importo dei lavori e ricevendo il 110% degli importi ammessi dilazionato in 5 anni; ricevere direttamente dal soggetto che realizza gli interventi uno sconto in fattura pari al 110% dell'importo dei lavori sostenuti. Sarà quest'ultimo a beneficiare in 5 anni della detrazione; cedere il credito ad un soggetto terzo, compreso un istituto finanziario o assicurativo, pagando un importo ridotto dei lavori, di una quantità pari all'attualizzazione all'anno zero della quota ceduta. Sono ammesse alla cessione del credito o sconto in fattura non solo le spese oggetto del Superbonus, ma anche altre detrazioni fiscali spettanti (secondo altri meccanismi vigenti) su lavori realizzati sull'edificio.

Per tutti gli interventi, è necessario che il tecnico abilitato rilasci specifiche asseverazioni per il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi e della riduzione del rischio sismico, nonché dei costi massimi specifici: D.M. Requisiti tecnici e D.M. Asseverazioni del 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico.

Visto di conformità, asseverazione e congruità delle spese

Il contribuente che intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura del Superbonus 110%, come disposto dall'art. 119, comma 11, del d.l. n. 34/2020, è tenuto ad acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, rilasciato da un professionista abilitato o da un CAF. Invero, il visto è rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, individuati dalle lett. a) e b), comma 3, dell'art. 3 deld.P.R. n. 322/1998 (ad esempio, dottori commercialisti; ragionieri; periti commerciali; consulenti del lavoro, responsabili dell'assistenza fiscale - RAF - dei CAF che, come indicato dalla Circolare n. 24/2020, sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati).

I soggetti incaricati all'apposizione del visto di conformità sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati. Detto obbligo ha la finalità di assicurare, in caso di visto infedele, un eventuale risarcimento: ai contribuenti che subiscono un danno dalla non corretta apposizione del visto; all'Erario a copertura delle sanzioni amministrative irrogate al professionista. A questo proposito, si osserva che

- gli intermediari, che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. La polizza deve, comunque, essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati (Circolare del Fisco n. 30/2020);

- il professionista abilitato può apporre autonomamente il visto di conformità, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 119, comma 11, e art. 121 deld.l. n. 34/2020, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione (Risposta del Fisco ad Interpello 28 gennaio 2021, n. 61). In pratica, il professionista incaricato dovrà, quindi, mettere a confronto il progetto con le dichiarazioni del Direttore dei lavori che attestano le lavorazioni eseguite; conseguentemente, il costo delle lavorazioni dovrà essere in linea con quanto previsto dai prezzari applicabili sulla base dei parametri indicati dal punto 13, Allegato A del Decreto Requisiti tecnici (d.m. 6/8/2020).

Oltre a ciò, il comma 13 dell'art. 119 deld.l. n. 34/2020, dispone che, ai fini della maxi detrazione del 110%, anche in relazione alla cessione del credito/sconto in fattura, il contribuente deve acquisire l'asseverazione del tecnico abilitato che attesti, in relazione agli interventi sia “trainanti” che “trainati” il rispetto dei requisiti tecnici previsti dai decreti attuativi e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Quindi, l'asseverazione, o perizia tecnica asseverata, è una perizia nella quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel documento sono veri.

In particolare, le asseverazioni da redigere per accedere al Superbonus 110% sono sia di natura tecnica, che relative agli aspetti economici e fiscali del singolo intervento. Oltre ad asseverare i requisiti tecnici previsti dalla legge, cioè l'aumento di due classi della certificazione energetica dell'edificio, i richiedenti dovranno asseverare anche la congruità dei costi e la capienza delle spese. Per questo motivo, spesso si parla di una doppia verifica sui lavori eseguiti da chi richiedere il bonus, sia in modalità di detrazioni fiscali al contribuente, che attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Dunque, tra i documenti da presentare per la richiesta del Superbonus 110% c'è anche l'attestazione di congruità delle spese. Si tratta di una relazione che deve essere redatta sempre da un tecnico abilitato e che dovrà attestare che le spese sostenute dal richiedente siano congrue rispetto agli interventi realizzati. Nel D.M. asseverazioni sono definiti i massimali di costo specifici per la singola tipologia di intervento, che dovranno essere rispettati affinché il contribuente possa avere accesso alle detrazioni fiscali.

In sintesi, prima dell'introduzione del Decreto Controlli (d.l. n. 157/2021):

a) per i Bonus Ristrutturazione (50%) e il Bonus Facciate (90%) non era prevista alcuna forma di controllo sulla congruità dei prezzi e gli adempimenti burocratici erano estremamente semplici;

b) per l'Ecobonus, Superbonus, l'EcoBonus Facciata (termico), per cui era previsto il necessario rispetto di parametri di congruità economica in relazione alle spese sostenute, oltre al necessario rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per i materiali adottati.

A questo punto, è evidente l'importanza dell'asseverazione tecnica, del visto di conformità e della congruità delle spese.

L'intervento del Governo alle frodi fiscali

Da quanto appreso dagli organi di stampa, le frodi sui crediti fiscali maturati sui bonus edilizi sono arrivate a sfiorare il miliardo di euro (950 milioni accertati), per questo si è reso necessario un intervento da parte del Governo. Difatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021, è stato pubblicato il d.l. n. 157 dell'11 novembre 2021 riguardante le misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Il Governo, con tale provvedimento, ha previsto:

a) L'estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità.

Con la modifica dell'art. 119, comma 11, del d.l. n. 34/2020, la nuova formulazione prevede che ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121 del d.l. n. 34/2020, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Quindi, secondo la nuova disposizione, viene esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus al 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta. L'obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus al 110%.

b) Ulteriore prezzario.

Con la modifica dell'art. 119, comma 13-bis, del d.l. n. 34/2020, in merito ai prezzi, la nuova disposizione prevede che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Invero, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Antifrodi (12 novembre 2021), il Ministero della Transizione Ecologica è chiamato ad emanare un apposito Decreto nel quale saranno indicati i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni.

c) I controlli preventivi del Fisco.

Con l'introduzione del nuovo art. 122-bis (d.l. n. 34/2020), il Governo ha previsto che l'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli artt. 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

d) Le attività del Fisco.

Dunque, a seguito del controllo (art. 122-bis, comma 2, d.l. n. 34/2020):

- se risultano confermati i citati rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;

- se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1 (30 giorni), la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Ad ogni modo, prosegue la norma, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

e) La prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

I soggetti obbligati indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 231/2007 (banche, poste, intermediari finanziari, ecc.) che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.l. n. 34/2020, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (astensione) del d.l. n. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti. Invero, gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non dovranno procedere all'acquisizione dei crediti, se ricorrono i presupposti di operazioni quali, ad esempio, l'eventuale natura fittizia dei crediti, la presenza di cessionari che pagano con capitali di possibile origine illecita, lo svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti.

f) I controlli diretti dell'Agenzia dell'Entrate.

In base a quanto previsto dall'art. 3 del d.l. n. 157/2021, per lo svolgimento delle attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti in materia di imposte dirette e di Iva e, per il recupero degli importi dovuti (comprensivi di sanzioni e interessi), procedere con un atto di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. L'ufficio di riferimento è quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della commissione della violazione; in mancanza di domicilio fiscale, l'attribuzione andrà ad altra struttura individuata con provvedimento direttoriale.

In conclusione

Il Decreto Controlli uniforma il sistema dei controlli prevedendo che - per tutti i benefici fiscali - deve essere rispettata la congruità dei prezzi. Ne consegue che qualsiasi lavorazione, ancorché non sia previsto il rispetto di alcun massimale di spesa, dovrà essere calmierato rispetto ai prezzi previsti nei prezzari.

Invero, in merito alla risposta del Governo alla lotta delle frodi in materia di Superbonus, abbiamo appreso che le asseverazioni servono per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi previsti all'art. 121, comma 2 del d.l. n. 34/2020 che possono utilizzare le opzioni alternative. Quindi, per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (Superbonus oppure ordinari) sono richiesti: l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi; il visto di conformità; l'asseverazione di congruità delle spese.

Non solo. In base a quanto sostenuto dai primi commentatori della nuova disciplina, soprattutto alla luce della riscontrata frode, occorre una “determinata prudenza” per tutti i soggetti che partecipano a questa complessa macchina dei benefici fiscali. Difatti, il primo soggetto coinvolto è senz'altro il condominio (committente) che dovrà fornire al Fisco la garanzia della correttezza formale dei crediti maturati ai fini della loro gestione, soprattutto in merito ai contratti precedenti per i quali non era prevista la verifica di congruità e l'asseverazione; in caso di controllo (in attesa di nuovi sviluppi e chiarimenti normativi e tecnici), il condominio committente “potrebbe” (condizionale voluto), quale cessionario del credito fiscale successivamente contestato, essere considerato soggetto responsabile a titolo di “concorso nella violazione”, in seguito all'omissione nell'usare l'ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. Si tratta di un rischio ipotetico (per il passato), atteso che per (il presente), nel Decreto Controlli è scomparso dal testo finale il concorso alla violazione o all'utilizzo del credito d'imposta in caso di mancata diligenza per evitare comportamenti scorretti o fraudolenti.

Per quanto attiene alle (eventuali) responsabilità dell'amministratore, sarà onere di quest'ultimo assicurarsi che gli importi approvati dall'assemblea siano congrui e che venga incaricato il professionista che ne asseveri la congruità. È ipotizzabile, inoltre, l'eventuale responsabilità del Direttore dei lavori su una quantificazione dei costi difforme dalla realtà. Quanto all'impresa incaricata, le norme non lasciano dubbi sul fatto che per le attività devono essere necessariamente ricomprese entro gli importi determinati dai prezzari applicabili.

Infine, in merito alle responsabilità dei soggetti intermediari abilitati (CAF e Commercialista), questi hanno il delicato compito di verificare se i costi sostenuti per gli interventi sono congrui o meno rispetto ai prezzari applicati e le misurazioni previste e realizzate (come asseverate dal Direttore dei lavori).

In attesa di ulteriori sviluppi normativi sul delicato problema in esame, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. 312528: nuovo modello di comunicazione dell'opzione alternativa con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Le nuove istruzioni di compilazione sono state aggiornate con le nuove regole.

Riferimenti

Ruffini (Entrate), Bonus casa, frodi per 950 milioni. Nei prossimi giorni ripartirà la piattaforma, in Repubblica.it, 14 novembre 2021;

Edilizia: agevolazioni fiscali. Le misure del governo per contrastare le frodi in materia di cessioni dei crediti, in Condominioelocazione.it, 12 novembre 2021;

Tarantino, Recupero edilizio, in Condominioelocazione.it.

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