Il regime speciale di sospensione delle perdite: nuovo Caso Assonime

La Redazione
22 Novembre 2021

Assonime ha pubblicato, lo scorso 8 novembre, il Caso 6/2021, “Il regime speciale di sospensione delle perdite COVID: rilevanza delle perdite inferiori ad un terzo”, in cui torna ad occuparsi della disciplina emergenziale di cui all'art. 6 del Decreto Liquidità...

Assonime ha pubblicato, lo scorso 8 novembre, il Caso 6/2021, “Il regime speciale di sospensione delle perdite COVID: rilevanza delle perdite inferiori ad un terzo”, in cui torna ad occuparsi della disciplina emergenziale di cui all'art. 6 del Decreto Liquidità, con cui il legislatore ha derogato alle norme codicistiche in tema di perdite di capitale, introducendo uno speciale regime di sospensione per le “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, posticipando al quinto esercizio successivo, il momento entro il quale si devono adottare, in caso di perdite rilevanti, le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione imposte dagli artt. 2446 e 2447 c.c., nonché́ il momento a partire dal quale opera la relativa causa di scioglimento.

Per Assonime, al fine di valutare l'ammontare complessivo delle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, la soluzione più in linea con le finalità della disciplina speciale è quella di ritenere che non si debba tener conto delle perdite emerse nell'esercizio 2020, anche quando siano inferiori a un terzo del capitale.

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