Circolazione dei monopattini elettrici: le novità introdotte dal D.L. Infrastrutture (tra istanze disattese e soluzioni rimandate)

Giuseppe Chiriatti
22 Novembre 2021

Con legge di conversione n. 156 del 9 novembre 2021 è stato definitivamente approvato il Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021 (c.d. D.L. Infrastrutture) che interviene in materia di circolazione dei monopattini elettrici a distanza di quasi due anni dall'avvio della campagna di sperimentazione inaugurata con D.M. 4 giugno 2019, poi confluito nell'art. 1, commi 75 e ss., L. n. 160/2019.

Con legge di conversione n. 156 del 9 novembre 2021 è stato definitivamente approvato il Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021 (c.d. D.L. Infrastrutture) che interviene in materia di circolazione dei monopattini elettrici a distanza di quasi due anni dall'avvio della campagna di sperimentazione inaugurata con D.M. 4 giugno 2019, poi confluito nell'art. 1 commi 75 e ss. L. n. 160/2019 (sul punto ROSADA F., La micromobilità elettrica e la normativa di riferimento, Ridare.it, 24 settembre 2019).

In particolare, il provvedimento in esame ha apportato alcune novità per quel che attiene alle caratteristiche tecniche del monopattino ed alle regole di conduzione del mezzo (sono state altresì introdotte alcune specifiche prescrizioni per i gestori dei servizi di noleggio).

1) Le nuove norme in sintesi

Quanto alle caratteristiche tecniche, in aggiunta ai requisiti già previsti dalla normativa previgente (tra cui la dotazione di motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW) la novella dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere altresì dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (art. 1 comma75 bisL. 160/2019). Nondimeno, per i monopattini già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi a tali nuovi requisiti tecnici entro il 1° gennaio 2024.

Con riguardo, invece, alle regole di conduzione del mezzo, la novella:

  • specifica che i conducenti di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni sono tenuti ad indossare un casco conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (art. 1 comma 75 novies L. 160/2019);
  • introduce un espresso divieto di circolazione sui marciapiedi e in contromano (art. 1 comma 75 undeciesL. 160/2019);
  • riduce a 20 km/h il limite massimo di velocità (dapprima fissato in 25 km/h), confermando al contempo il limite di 6 km/h per la circolazione nelle aree pedonali (art. 1 comma 75 quaterdecies L. 160/2019).

2) Nuove sanzioni

La novità più rilevante è però costituita da un significativo ampliamento dell'apparato sanzionatorio. Ed infatti, alla sanzione pecuniaria già originariamente prevista per la sola ipotesi di messa in circolazione di un mezzo sprovvisto delle caratteristiche tecniche richieste, si aggiunge quella di cui all'art. 75 duodevicies - da 50 a 250 euro - per le seguenti fattispecie (riportiamo qui le più rilevanti):

  • circolazione notturna o in condizioni di scarsa visibilità senza luci o senza giubbotto/bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 1 commi 75 sexies e 75 septies);
  • circolazione in difetto dei requisiti minimi di età o senza casco omologato (art. 1 commi 75 octies e 75 novies);
  • trasporto di altre persone, oggetti o animali (art. 1 commi 75 decies e 75 duodecies);
  • circolazione contromano e sui marciapiedi (art. 1 comma 75 undecies);
  • violazione dei limiti di velocità (art. 1 comma 75 quaterdecies).

Il legislatore ha dunque colmato una delle più evidenti lacune rinvenibili nel precedente intervento normativo di cui alla L. n. 160/2019, introducendo una specifica sanzione per la violazione (altrimenti priva di conseguenze sotto il profilo amministrativo) delle più basilari regole di comportamento già previste dalla normativa previgente (fatta eccezione per la violazione dei divieti di circolazione sul marciapiede e in contromano, che - come detto - sono stati espressamente introdotti proprio dal D.L. in commento).

3) Identificazione del mezzo e assicurazione obbligatoria

Occorre notare, invero, come l'efficacia preventiva di tali sanzioni possa risultare in parte vanificato dalla mancata introduzione di un obbligo di targa, misura quest'ultima che era stata fortemente caldeggiata da ACI e che, in effetti, consentirebbe di procedere con una più agevole identificazione del mezzo e, dunque, di accertare eventuali illeciti amministrativi anche mediante l'impiego di dispositivi elettronici di rilevamento a distanza (così come previsto dal Titolo VI del Codice della Strada, espressamente richiamato dal D.L. in commento – art. 1, comma 75 vicies-bis, L. n. 160/2019).

Oltretutto, la mancata previsione di un obbligo di targa potrebbe altresì pregiudicare le ragioni di coloro che si ritrovino eventualmente danneggiati dalla circolazione di monopattini non identificati. Ed è proprio la questione inerente all'adeguata tutela dei terzi ad aver catalizzato il dibattito degli ultimi mesi e ciò anche a seguito della presentazione in Senato, prima ancora dell'approvazione del D.L. in commento, di una separata proposta di legge (n. 2140) volta all'introduzione di un obbligo di assicurazione di RC per la circolazione dei monopattini elettrici (per un breve commento della proposta sia consentito rinviare a CHIRIATTI G., Circolazione dei monopattini e Rc obbligatoria: una soluzione necessaria, Insurance Trade, 16 novembre 2021, https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/osservatori/11999/circolazione-dei-monopattini-e-rc-obbligatoria-una-soluzione-necessaria).

Ebbene, il legislatore ha ritenuto di posticipare ogni decisione sul punto, affidando al Ministero delle Infrastrutture il compito di condurre in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dello Sviluppo Economico “un'apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici” (art. 1, comma 75-vicies-ter, L. 160/2019). In particolare, il Ministero delle Infrastrutture dovrà trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti di tale attività istruttoria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. in commento.

4) Alcune incongruenze normative

Per quanto il provvedimento in esame abbia in parte colmato alcune evidenti lacune normative rinvenibili nella disciplina previgente, la scelta di rinviare qualsivoglia decisione sulla necessità di introdurre l'obbligo di assicurazione (unitamente a quella di differire al 1° gennaio 2024 il termine per l'adeguamento dei monopattini già attualmente in circolazione ai nuovi standard tecnici) esprime, nondimeno, un approccio a dir poco “remissivo” di fronte ad un fenomeno in continua espansione.

La stessa decisione di individuare (quale standard tecnico) il limite massimo di potenza nominale in 0,50 kW, prevedendo al contempo la confisca del monopattino dotato di un motore con potenza superiore non già a 0,50 kW ma solo a 1 kW (così l'art. 1 comma 75 vicies L. n. 160/2019), risulta palesemente irragionevole, dal momento che si risolve - di fatto - in una tacita legittimazione all'utilizzo di mezzi (sia pur in parte) non omologati.

Così come irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost. risulta essere – ove solo rapportata alla ben più stringente disciplina della circolazione dei ciclomotori - la scelta di consentire l'utilizzo dei monopattini in difetto di un'apposita abilitazione e, ancora, quella di prevedere l'obbligo di utilizzare il casco per i soli minori. Ed infatti, a prescindere dalla formale equiparazione del monopattino al velocipede (tuttora ribadita dall'art. 1, comma 75-quinquies, L. n. 160/2019), non pare revocabile in dubbio che il mezzo in questione presenti caratteristiche simili a quelle di un veicolo a motore, tanto più accentuate proprio dalla recente previsione della dotazione obbligatoria di indicatori di direzione e di doppio freno (supra).

Invero, con specifico riguardo alla mancata previsione del requisito dell'abilitazione, ci preme evidenziare come il già sopra richiamato D.M. 4 giugno 2019 preveda che i minori possono condurre il monopattino solo se in possesso di patente di categoria AM (art. 6 comma 1). Ebbene, non risulta che la L. n. 160/2019 ed il D.L. in commento abbiano espressamente abrogato quel regolamento o, comunque, introdotto norme che si pongono in contrasto con quella specifica previsione regolamentare: pertanto, potremmo ritenere che il requisito dell'abilitazione resti tuttora vigente per i minori e ciò risulta di certo commendevole alla luce di alcuni recenti fatti di cronaca che, purtroppo, hanno visto coinvolte vittime anche tra i giovanissimi.

D'altro canto, l'utilizzo del monopattino risulterebbe comunque “liberalizzato” per i maggiorenni (i quali potranno dunque circolare senza casco ed in difetto di abilitazione), il che potrebbe in ogni caso determinare un aumento del rischio di danni a terzi nonché alla persona del medesimo conducente del monopattino.

L'auspicio, dunque, è che l'istruttoria demandata al Ministero (ed espressamente finalizzata alla verifica dei presupposti per l'introduzione dell'obbligo di assicurazione di RC) possa costituire l'occasione per una più approfondita indagine sulla sinistrosità registrata nei primi due anni di sperimentazione del monopattino elettrico quale mezzo di micro-mobilità urbana, anche al fine di poter armonizzare la disciplina speciale qui in esame con il più consolidato assetto normativo (e giurisprudenziale) proprio del comparto RC Auto.

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