Risarcimento danni: no all'estensione del contraddittorio a qualunque parente del danneggiato

Redazione Scientifica
22 Novembre 2021

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di integrazione del contraddittorio proposta dall'assicurazione nei confronti degli altri congiunti del defunto.

Con l'ordinanza in esame il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, promossa dalla moglie e dai figli di un deceduto.

L'Assicurazione del defunto si costituisce in giudizio, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri congiunti.

La domanda è infondata. Il Tribunale, infatti, sostiene che non possa nemmeno ex ante qualificarsi come danneggiato qualunque (anche lontano) parente di un soggetto deceduto, dovendo la sussistenza di un danno effettivo essere accertata in giudizio.

La decisione del Giudice si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 329/2009, secondo cui l'art. 291, comma 4, cod. ass. deve essere interpretato restrittivamente nel senso che sussiste litisconsorzio necessario soltanto tra persone la cui qualifica di danneggiati emerga ex actis e con sufficiente certezza, con esclusione del litisconsorzio necessario «con la possibile indeterminata pletora di potenziali danneggiati c.d. secondari».

Nel caso in cui si considerasse come litisconsorte necessario qualunque persona che possa vantare un danno causalmente connesso al sinistro, infatti, «sarebbe estremamente gravosa l'identificazione dei litisconsorti, potendo sussistere, ad esempio, danno da perdita di rapporto affettivo anche in capo a parenti estranei alla famiglia nucleare o anche a soggetti non legati da vincolo di parentela, il che esporrebbe i processi all'imprevedibile e irragionevole rischio di accertamento, anche a distanza di anni, del difetto di integrazione del contraddittorio».

Per questi motivi, il Tribunale rigetta il ricorso.

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