Illegittimità del licenziamento collettivo

22 Novembre 2021

L'obbligatorietà della procedura di licenziamento collettivo fa si che la normativa di riferimento costituisca norma imperativa, non derogabile dall'impresa né dalla volontà dei contraenti del rapporto di lavoro individuale. Alla nullità del licenziamento consegue, stante la non contestata applicabilità dell'art.18 St. Lav, la tutela di cui all'art.18, comma 1 St. lav...

L'obbligatorietà della procedura di licenziamento collettivo fa si che la normativa di riferimento costituisca norma imperativa, non derogabile dall'impresa né dalla volontà dei contraenti del rapporto di lavoro individuale.

Alla nullità del licenziamento consegue, stante la non contestata applicabilità dell'art.18 St. lav, la tutela di cui all'art.18, comma 1 St. lav, come modificato dalla legge 12/2012: condanna della società a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito a titolo di retribuzione alle dipendenze della impresa subentrata nell'appalto o di eventuali e diversi datori di lavoro.

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