È necessaria la trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso per cassazione?

Redazione scientifica
24 Novembre 2021

Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto interpretativo, hanno affermato che, ferma restando la necessità dell'anteriorità o contemporaneità del rilascio del mandato difensivo con riguardo alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre l'integrale trascrizione della procura nella copia notificata all'altra parte.

La seconda sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale: ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, occorre anche che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte?

Le Sezioni Unite hanno definito la questione affermando il seguente principio di diritto: «L'incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazioneestende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale».

Preannunciamo ai nostri lettori che la sentenza delle Sezioni Unite sarà oggetto di un commento del Presidente Francesco Bartolini sul processocivile lunedì prossimo.

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