La trattazione scritta della causa impatta sulla fase decisoria?

Redazione scientifica
25 Novembre 2021

La Corte ha affrontato una questione nuova nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi: se il giudice di secondo grado, dopo aver disposto la trattazione scritta della causa, non ha assegnato i termini per le memorie, sebbene richiesti, la sentenza è nulla per violazione del contradditorio?

La Corte di cassazione ha affrontato una questione nuova nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi: se la Corte d'appello, dopo aver disposto la trattazione scritta della causa, non ha assegnato i termini per le memorie, sebbene richiesti, la sentenza è nulla per violazione del contradditorio?

I giudici hanno fornito risposta negativa a tale quesito, atteso che le previsioni della legislazione emergenziale che sostituiscono lo svolgimento dell'udienza con la c.d. trattazione scritta o «udienza figurata», non impattano sulla fase decisoria del processo nelle sue diverse forme, la cui disciplina va individuata in applicazione delle regole ordinarie.

Certo, la norma non manca di suscitare alcuni problemi interpretativi in caso di decisione della causa secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies c.p.c. (atteso che in tal caso la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione orale con la trattazione scritta comporterebbe uno stravolgimento della fase decisoria).

Ma nel caso di specie non si versa in tale ipotesi (e neppure di decisione a seguito di scambio di conclusionali e repliche), bensì di appello avverso una sentenza di separazione personale, trattato e deciso in camera di consiglio, sicchè il giudice ben poteva disporre la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, pronunciando all'esito sentenza.

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