Deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per gli scritti conclusivi delle parti
29 Novembre 2021
La seconda sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima particolare importanza inerente alla sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, quella d'appello) che sia stata deliberata prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (o di anche uno solo di essi).
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione nel merito della controversia».
«La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito della comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contradditorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contradditorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».
Ponendosi infine la necessità di raccordare tale conclusione alla regola che postula «la conversione delle nullità nel prestabilito mezzo di gravame», i giudici precisano che, «nell'ipotesi in cui il vizio riguardi invece la sentenza di primo grado», la «nullità della sentenza si converte in motivo di appello», con la conseguenza che la parte non può semplicemente impugnare il provvedimento denunziandone la nullità, ma deve, a pena di inammissibilità, impugnarlo anche in rapporto alle statuizioni di merito. |