Non assume valenza di riconoscimento del debito il contenuto di “tabulati” informali

La Redazione
29 Novembre 2021

Il riconoscimento del debito, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà.

Il riconoscimento del debito, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà.

Pertanto, non può assumere veste di riconoscimento di debito (e, quindi, non può predicarsi l'efficacia interruttiva della prescrizione), il foglio stampato su richiesta della parte privata da un dipendente dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di un mero atto interno, non destinato a far sorgere obblighi per la Pubblica Amministrazione.

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