Legittimità del quantum sequestrato e giudicato cautelare
29 Novembre 2021
Nel caso di specie, la legittimità del sequestro dell'importo corrispondente alle sanzioni irrogate non è stata dedotta nei provvedimenti adottati in sede di impugnazione. Ne consegue che la cognizione in ordine alla stessa non è preclusa dal giudicato cautelare. Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., rigettava l'appello di un imputato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo emesso dallo stesso in funzione di giudice del dibattimento.
L'avvocato dell'accusato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 3, e 322-bis c.p.p. poiché il Tribunale romano avrebbe erroneamente ritenuto che «le censure volte a dimostrare la parziale illegittimità del quantum sequestrato fossero precluse dal c.d. giudicato cautelare».
La doglianza è fondata. Secondo i giudici di legittimità «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame» (Cass. n. 14535/2006, n. 2325/2015). Il c.d. giudicato cautelare «non preclude tutte le questioni deducibili, bensì esclusivamente quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise» (Cass. n. 29952/2004, n. 30496/2010, n. 32929/2009).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito recentemente che «la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa» (Cass. n. 46201/2018).
Nel caso di specie, la questione inerente la legittimità del sequestro dell'importo corrispondente alle sanzioni irrogate non è stata dedotta nei provvedimenti adottati in sede di impugnazione. Ne consegue che la cognizione in ordine alla stessa non è preclusa dal giudicato cautelare.
L'accoglimento di tale motivo, però, non determina l'annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., in quanto «l'errore di diritto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |