Clausola compromissoria di arbitrato estero e natura della relativa eccezione

Redazione scientifica
30 Novembre 2021

In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso rientra nel novero di quelle rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c.

Nell'ordinanza in esame la Corte di cassazione ha esaminato la seguente questione: è ammissibile il regolamento di preventivo di giurisdizione proposto nel corso di un giudizio dinanzi ad un giudice italiano nel quale si lamenta il difetto di giurisdizione dello stesso per essere stata la controversia devoluta ad un arbitro estero?

Le Sezioni Unite hanno fornito risposta positiva al quesito, affermando che «in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione di giudice del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 25/1994 e dal d.lgs. 40/2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c.».

Si precisa, peraltro, che «il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana e, dunque, solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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