Nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'acquisto di partecipazioni qualificate

Fabio Fiorucci
30 Novembre 2021

Banca d'Italia ha emanato il 26 ottobre 2021 le nuove Disposizioni di vigilanza in materia di Informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in banche, intermediari ...

La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che le Autorità di vigilanza devono osservare nei procedimenti riguardanti l'autorizzazione all'acquisto (o alla variazione) – in via diretta o indiretta, su base individuale o di concerto – di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione e in società di gestione del risparmio.

In tale ottica, la Banca d'Italia ha emanato il 26 ottobre 2021 le nuove Disposizioni di vigilanza in materia di Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SGR, SICAV e SICAF.

Le Disposizioni - che perseguono anche un obiettivo di semplificazione normativa - realizzano un aggiornamento delle informazioni e dei documenti che devono essere trasmessi alla Banca d'Italia da chi intende acquisire una partecipazione qualificata in uno degli intermediari sopra elencati, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli Orientamenti delle Autorità europee.

Le nuove Disposizioni, che è previsto siano pubblicate anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entrano in vigore il 1° aprile 2022 e si applicano alle istanze di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate presentate a partire da questa data.

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