Ordinanza di inammissibilità dell'appello avente contenuto decisorio

Redazione scientifica
02 Dicembre 2021

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello che dirima una controversia insorta in sede di appello in ordine a questione di rito, è ricorribile per cassazione, in quanto, per la sua funzione decisoria, risulta emessa al di fuori dei presupposti di legge.

La Corte di cassazione si è pronunciata sul regime dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., che dirima una controversia insorta in sede di gravame in ordine a questione di rito (nella specie, relativa alla sussistenza dei presupposti per la nomina di CTU ai sensi dell'art. 599 e 600 cod. nav.).

I giudici affermano che nel caso in cui un'ordinanza venga emessa a seguito di trattazione (in senso sostanziale) di una questione e in funzione di risoluzione della medesima, sfugge alla qualificazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avendo natura di sentenza per il suo contenuto decisorio.

Tale contenuto per un verso determina l'effetto di sostituzione della decisione di primo grado da parte dell'ordinanza avente natura di sentenza, per l'altro la nullità della medesima ordinanza non potendo il provvedimento di cui all'art. 348-bis contenere la decisione della causa.

In conclusione, l'ordinanza citata è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.,

«in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva della decisione di primo grado, risulta emessa fuori del presupposto di legge costituito dall'adozione del provvedimento prima di procedere alla trattazione della causa».

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