Posizione del socio lavoratore e duplicità di rapporti lavorativo e societario

03 Dicembre 2021

Ove la delibera di espulsione dalla compagine sociale e l'atto di licenziamento del socio lavoratore, sia pure contestuali, riposino su ragioni differenti non sovrapponibili, appare coerente ritenere che la caducazione della delibera di espulsione invalida non comporti direttamente un effetto ripristinatorio (anche) del rapporto di lavoro pregresso, inciso dall'autonomo effetto estintivo scaturito dal licenziamento...

Ove la delibera di espulsione dalla compagine sociale e l'atto di licenziamento del socio lavoratore, sia pure contestuali, riposino su ragioni differenti non sovrapponibili, appare coerente ritenere che la caducazione della delibera di espulsione invalida non comporti direttamente un effetto ripristinatorio (anche) del rapporto di lavoro pregresso, inciso dall'autonomo effetto estintivo scaturito dal licenziamento.

Se il rapporto si è estinto sulla base di un atto di licenziamento fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle alla base della delibera di esclusione, l'annullamento di tale delibera determina solo la rimozione dell'effetto preclusivo all'instaurazione del rapporto di lavoro connesso alla necessaria qualità di socio, ma non travolge l'effetto estintivo conseguente al licenziamento; in questo caso, per il concreto ripristino del rapporto di lavoro, sarà necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione con possibilità quindi di ricorrere alla tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav.

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