Imposta di registro: applicazione retroattiva dell'art. 20 TUR

La Redazione
06 Dicembre 2021

La nuova formulazione dell'art. 20 T.U.R non consente più di riqualificare gli atti sulla base di elementi esogeni. La sostituzione della locuzione: “degli atti presentati” con la locuzione “dell'atto presentato” e l'integrazione in calce...

La nuova formulazione dell'art. 20 TUR non consente più di riqualificare gli atti sulla base di elementi esogeni. La sostituzione della locuzione: “degli atti presentati” con la locuzione “dell'atto presentato” e l'integrazione in calce, hanno posto un importante argine all'interpretazione della natura dell'atto - oltre che degli effetti - che deve essere determinata esclusivamente da elementi contestuali all'atto stesso.

Tale norma, in quanto di interpretazione autentica, è applicabile anche alle fattispecie poste in essere prima della sua entrate in vigore.

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