Inadempimento e stato di insolvenza

07 Dicembre 2021

Un solo inadempimento è sufficiente per fare dichiarare la stato di insolvenza di un imprenditore?

Un solo inadempimento è sufficiente per fare dichiarare la stato di insolvenza di un imprenditore?

Ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F. è irrilevante il numero dei creditori o degli inadempimenti. Ciò che conta è che la situazione economica dell'imprenditore sia tale da evidenziare la sua impossibilità o incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La soluzione trova l'avallo di consolidati principi giurisprudenziali e dottrinali.

Riferimenti normativi - La norma di riferimento è l'art. 5 L.F. (Stato di insolvenza).

Le motivazioni della giurisprudenza - L'art. 5 l. fall. recita testualmente che “Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale nozione, ancora oggi in vigore e sostanzialmente non modificata neppure dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 2), costituisce un notevole passo avanti rispetto alla nozione datane dal vecchio codice di commercio del 1882 il quale, viceversa, all'art. 683 recitava che “il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in stato di fallimento”. Tale antica nozione non poneva alcuna distinzione tra inadempienza ed insolvenza: invero, la prima riguarda uno specifico evento pregresso di rilievo patrimoniale dell'imprenditore, mentre la seconda riguarda la sua intera situazione economica, non solo passata ma attuale e finanche futura.

Con l'art. 5 l. fall., dunque, si è presa in considerazione la situazione economica complessiva dell'imprenditore (non più commerciante). Conseguentemente un singolo inadempimento (così come più inadempimenti) può non essere sintomo di crisi se l'imprenditore ha le risorse per far fronte alle proprie obbligazioni.

Analogamente, non sarebbe teoricamente possibile escludere uno stato potenziale di insolvenza addirittura in caso di mancanza assoluta di inadempimenti se l'imprenditore non avesse più i mezzi per far fronte alle proprie obbligazioni. Ciò che conta è, appunto, la sua situazione economica complessiva (concezione dinamica dello stato di insolvenza). Lo stato di insolvenza è quindi da intendersi come una vera e propria “condizione” di insolvenza che implica l'impossibilità o l'incapacità attuale e non temporanea di pagare i propri debiti. Già da tempo la Suprema Corte ha chiarito che “l'insolvenza attiene ad una situazione oggettiva di impotenza economica, determinata dal fatto che l'imprenditore non sia in grado di adempiere regolarmente, e con mezzi normali, alle proprie obbligazioni ed alle scadenze pattuite.

Pertanto, ai fini dell'accertamento di siffatte situazioni è del tutto irrilevante l'indagine circa l'ammontare dell'attivo dell'impresa, che può anche superare l'ammontare del passivo, senza con ciò escludere l'impossibilità per l'imprenditore di far fronte alle obbligazioni assunte.” (Cass. Civ., Sent. n. 3488 del 1969). “Lo stato di insolvenza - ha precisato ancora la Suprema Corte - (…) è da ravvisarsi nell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte alle previste scadenze con l'utilizzazione dei mezzi normali di pagamento, indipendentemente dalle cause che hanno determinato tale stato e dalla circostanza che la situazione patrimoniale presenti un'eccedenza delle poste attive su quelle passive” (Cass. Civ., Sent. n. 5736 del 1993). La giurisprudenza di legittimità, dunque, ha avallato una concezione dinamica dello stato di insolvenza, che guarda all'oggi e al futuro e non tanto al passato. Alla luce di ciò appare corretto dire che, in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass. Civ., Sez. VI, 3 aprile 2019 n. 9297), così come è possibile che una pluralità di inadempimenti non sia affatto indicativa di una situazione di insolvenza: si pensi, ad esempio, ad un imprenditore che pur avendo debiti gode del credito delle banche.

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