La Corte costituzionale si è pronunciata sulla procura speciale in materia di protezione internazionale

Redazione scientifica
07 Dicembre 2021

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, sollevate dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, inerenti alla legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, nella parte in cui prevede l'onere del difensore di certificare la data di rilascio della procura speciale nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, sollevate dalla terza sezione civile della Corte di cassazione (si veda il contributo pubblicato sul processocivile.it), inerenti alla legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede l'onere del difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura speciale a ricorrere per cassazione, nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che le questioni sollevate dalla Corte di legittimità, che aveva censurato la norma sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e per il suo carattere asseritamente discriminatorio, non sono state accolte, «considerata l'ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate».

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