Contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali e onere della prova

Redazione scientifica
09 Dicembre 2021

In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso professionale nel caso in cui essa parta da un conteggio preciso e dettagliato, «mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni».

In una controversia promossa da uno Studio Tecnico Associato nei confronti della S.r.l. C. per ottenere il pagamento dei compensi per l'attività di prestazione d'opera professionale svolta, la S.r.l. C. impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata al pagamento della somma di Euro 61.521, 49 in favore della controparte.

La predetta società censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il credito vantato dallo Studio Tecnico Associato, giudicando generica la contestazione sul quantum da essa sollevata. Si assume che, adottando tale conclusione, la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno dei principi di non contestazione e della regola sull'onere della prova, finendo col gravare il committente di un onere di allegazione e di prova che, a fronte della contestazione sollevata, doveva porsi a carico del prestatore d'opera.

La S.C. ha rigettato il ricorso, affermando che «in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in modo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzioni delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 1225 c.c.».

Nel caso di specie risulta dunque corretta la decisione della Corte d'appello che ha rigettato la contestazione sul quantum della S.r.l. C., sul rilievo che, a fronte del puntuale riepilogo delle prestazioni professionali svolte dallo Studio Tecnico Associato, la società convenuta aveva opposto «ragioni generiche, allegando la mera esorbitanza, incongruenza ed eccessività dell'ammontare richiesto, senza contestare in modo specifico, l'applicazione dei criteri di determinazione del compenso».