Composizione negoziata e misure protettive ex art. 6 D.L. 118/2021

La Redazione
09 Dicembre 2021

Le misure protettive previste dall' art. 6 D.L. n. 118/2021, che istituisce un sistema di protezioni attivabili “laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative”, producono effetti dal giorno della pubblicazione nel Registro delle imprese dell'istanza dell'imprenditore che ne chiede applicazione unitamente all'accettazione dell'esperto.

Le misure protettive previste dall' art. 6 D.L. 118/2021, che istituisce un sistema di protezioni attivabili “laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative”, producono effetti dal giorno della pubblicazione nel Registro delle imprese dell'istanza dell'imprenditore, che ne chiede applicazione, unitamente all'accettazione dell'esperto.

Affinchè tali effetti si consolidino è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria alla quale l'imprenditore già “schermato” si deve rivolgere con ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive ovvero l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 7 D.L. 118/2021 presentato da una S.r.l. posto che, allo stato, parte ricorrente si è limitata a chiedere al segretario generale della C.C.I.A.A. l'istanza di nomina dell'esperto, mentre non risulta intervenuta né la nomina dell'esperto né la sua accettazione, né, logicamente, la pubblicazione “complessiva” di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 118/2021.

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