Permessi 104 e compatibilità della condotta con l'assistenza al disabile

13 Dicembre 2021

Qualsiasi attività diversa da quella strettamente assistenziale può integrare un'ipotesi di uso abusivo del permesso ex l. n. 104/92?L'assistenza che legittima il beneficio dei permessi ex l. n. 104/92, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita...

Qualsiasi attività diversa da quella strettamente assistenziale può integrare un'ipotesi di uso abusivo del permesso ex l. n. 104/92?

L'assistenza che legittima il beneficio dei permessi ex l. n. 104/92, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità (art. 3, comma 3) un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale.

Soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile può ritenersi integrato un abuso del diritto, ovvero una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede (con possibile applicazione dell'art. 2119 c.c.).

In linea con la giurisprudenza di legittimità, si richiede che i permessi vengano fruiti in coerenza con la loro funzione ed in presenza di un nesso causale diretto con l'attività di assistenza, valutando la compatibilità con l'espletamento dell'attività assistenziale del comportamento tenuto dal lavoratore.

Tuttavia, in alcuni casi può rivelarsi sottile il discrimen fra l'uso corretto del permesso e l'esercizio abusivo dello stesso, dovendosi verificare in fatto se l'eventuale esercizio di altra attività possa integrare un uso legittimo del beneficio ex l. n. 104/92, valutate tutte le circostanze del singolo caso concreto.

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