L'aspettativa sindacale non è uno scudo impenetrabile dal licenziamento
13 Dicembre 2021
Può ritenersi legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in un periodo in cui il lavoratore si trova in aspettativa sindacale?
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia sospeso per permettere al lavoratore l'adempimento del mandato sindacale, non si rinviene nell'ordinamento un espresso divieto di licenziamento, né una temporanea inefficacia dello stesso.
Il diritto di aspettativa sindacale è tutelato, in attuazione del terzo comma dell'art. 51 Cost., dall'art. 31 l. n. 300/70 ed il suo esercizio prescinde da ogni autorizzazione o manifestazione di volontà da parte del datore.
Suddetto diritto determina la sospensione degli obblighi sinallagmatici relativi al rapporto di lavoro sino al termine del mandato.
Relativamente ad una eventuale estinzione del rapporto, sebbene sia esclusa intrinsecamente l'operatività dell'istituto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione – pena un sostanziale impedimento al libero esercizio del mandato - non può, tuttavia, escludersi la possibilità per il datore di procedere ad un licenziamento per giusta causa o per gmo.
Al lavoratore non potrebbe essere riconosciuta una situazione di privilegio rispetto a quella offerta dalla legge agli altri dipendenti in servizio, dal momento che l'art. 31 St. lav. esclude soltanto che l'accettazione del mandato comporti, ex se, la perdita del posto di lavoro.
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