Il contenuto della relazione di stima per i conferimenti in natura nelle s.p.a. è predeterminato dalla legge

La Redazione
13 Dicembre 2021

Anche nel caso in cui il provvedimento giudiziale di designazione, ex art. 2343 c.c., contenga precisazioni o distinguo non richiesti, l'oggetto e lo scopo dell'accertamento peritale è determinato dalla legge.

Anche nel caso in cui il provvedimento giudiziale di designazione, ex art. 2343 c.c., contenga precisazioni o distinguo non richiesti, l'oggetto e lo scopo dell'accertamento peritale è determinato dalla legge.

Ad affermarlo è la Cassazione, con l'ordinanza n. 39178 depositata il 9 dicembre.

Il caso. Il Comune di Roma cedeva in concessione il servizio di fognatura dell'intero territorio comunale ad una s.p.a. A titolo di aumento del capitale sociale di quest'ultima, il Commissario straordinario chiedeva al Presidente del Tribunale, ai sensi degli artt. 2343 e 2440 c.c., per la stima la nomina di un esperto.

Effettuata la relazione di stima a seguito della nomina e rifiutata l'offerta di compenso del Comune, l'esperto otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi.

I Giudici di primo e secondo grado accoglievano rispettivamente l'opposizione avanzata dal Comune avverso il decreto e rigettavano l'impugnazione del professionista: nello specifico, il punto controverso atteneva al contenuto dell'incarico conferito dal Commissario, che riguardava «il servizio di fognatura dell'intero territorio comunale e non la proprietà dei beni strumentali all'esecuzione del servizio, rispetto ai quali vi sarebbe stato il conferimento in concessione degli impianti di fognatura».

L'esperto ricorre in Cassazione, lamentandosi della violazione dell'art. 2343 c.c., in quanto il Presidente del Tribunale aveva precisato, con il provvedimento di nomina, che il perito «redigerà una relazione contenente la descrizione dei beni, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti», con la conseguenza che la sentenza era incorsa in errore nel far riferimento solo all'istanza di nomina e non anche alle indicazioni di cui al provvedimento presidenziale di nomina, che l'esperto non avrebbe potuto disattendere.

La decisione della Corte. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che chi conferisce nella società per azioni beni in natura o crediti è tenuto a presentare la relazione giurata di un esperto, designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, «contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale o dell'eventuale sopraprezzo e i criteri di valutazione seguiti», e la medesima disciplina si applica al caso in cui si verta in materia di aumento del capitale sociale. Tale disposizione si pone a garanzia dei creditori sociali e dei soci, i quali devono poter fare affidamento sulla corrispondenza alla realtà del capitale sociale, anche per quella parte di esso non conferito in danaro.

Pertanto, «anche nel caso in cui il provvedimento giudiziale di designazione, ex art. 2343 c.c., contenga precisazioni o distinguo non richiesti, l'oggetto e lo scopo dell'accertamento peritale è determinato dalla legge: occorre verificare che all'apporto in natura venga assegnato un controvalore monetario non inferiore a quanto l'esperto accerti».

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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