Socio-amministratore iscritto a ordine professionale: profili di incompatibilità

La Redazione
13 Dicembre 2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con Pronto Ordini n. 243 pubblicato lo scorso 6 dicembre ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità tra l'iscrizione all'Ordine professionale e la titolarità di partecipazioni societarie e contestuale qualifica di amministratore unico in una società di capitali.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con Pronto Ordini n. 243 pubblicato lo scorso 1 dicembre ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità tra l'iscrizione all'Ordine professionale e la titolarità di partecipazioni societarie e contestuale qualifica di amministratore unico in una società di capitali.

Il quesito è formulato da un iscritto, che risulta amministratore unico, con limiti di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di una società e titolare di una partecipazione societaria pari al 1% del capitale sociale.

Il documento ricorda che nelle società di capitali l'incompatibilità ricorre nel caso in cui un iscritto abbia un interesse economico prevalente nella società (ad es. sia socio di maggioranza) e contemporaneamente rivesta, nella medesima, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, delineandosi in tal caso una situazione di esercizio per proprio conto di attività di impresa – con la precisazione che l'incompatibilità ricorre anche quando la partecipazione al capitale sia realizzata in maniera indiretta, ad esempio ricorrendo ad altro soggetto.

Ma non basta: quand'anche fosse accertato che l'iscritto detenga un interesse economico prevalente nella società in cui abbia assunto anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori, occorre comunque ulteriormente accertare se il professionista rivesta tale carica sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che lo ha conferito.

Al fine, dunque, di escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità, l'iscritto dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio nella società.

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